Pensioni e rivalutazione nel 2024. La tabella

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L’Inps ha reso noti gli importi calcolati in merito al calcolo della perequazione per il l 2024, vale a dire il meccanismo di “recupero” dell’inflazione delle pensioni. Viene ricordato in premessa dalla Circolare dell’Ente previdenziale come il decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Si riportano allora i valori provvisori del 2024 della pensione minima, rammentando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024. Il trattamento minimo è di 598,61 per un importo annuo di 7.781,93 €. L’ assegno vitalizio è poi di 341,24 € con importo annuo di 4.436,12 €.

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Per quel che riguarda la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il
trattamento minimo INPS”.

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