La nuova definizione di residenza fiscale per le persone fisiche

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A cura di
Filippo Molinari – Partner
Stefano Corbara – Senior Associate
— Studio Legale Withers —

AIPB Associazione Italiana Private Banking

Cambia la disciplina della residenza fiscale per le persone fisiche. L’AIPB Associazione Italiana Private Banking ha parlato, durante l’incontro ospitato dal Vicepresidente della Commissione Tecnica AIPB Tax Paolo Ludovici, degli aspetti più rilevanti e di quelli più critici per la clientela del Private Banking.

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Il documento redatto dallo Studio Legale Withers è estremamente dettagliato e tecnicamente ineccepibile, ma noi cercheremo di trarre solo alcuni spunti ai fini divulgativi propri di questo argomento, molto interessante anche per un pubblico più ampio dei soli specialisti.

La delega al Governo per la riforma fiscale – dal 1° gennaio 2024

TESTO ATTUALE «2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.»

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Basandosi sulla prassi in materia di reddito di lavoro dipendente in ambito convenzionale (art. 15 modello OCSE), le frazioni di giorno trascorse in Italia concorrono al computo dei giorni di presenza come giornate intere. Ad esempio, il giorno di arrivo e il giorno di partenza.

La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024, pertanto, per i periodi d’imposta precedenti troverà applicazione la presunzione assoluta prevista dal precedente disposto normativo. I casi di doppia residenza potranno essere eventualmente risolti in base ai trattati contro le doppie imposizioni, ove presenti e applicabili.

La riforma non ha introdotto la possibilità di frazionare il periodo d’imposta (cosiddetto split-year). Tale meccanismo resta quindi fruibile solamente ove espressamente previsto dalle Convenzioni stipulate dall’Italia (Italia-Germania e Italia-Svizzera).

La presenza fisica: nuovo criterio autonomo

«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti». In passato la presenza fisica non rilevava in quanto tale, ma solo come uno dei possibili indici che determinavano il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Oggi la presenza fisica è diventato un criterio autonomo per determinare la residenza fiscale. La nozione di residenza resta immutata. Introdotta invece una nuova nozione “fiscale” di domicilio, incentrata sulle relazioni personali e familiari della persona.

La norma sulla residenza non è stata modificata per tenere conto dell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile (smart working). Quindi, in generale, i criteri della residenza fiscale non subiscono mutamenti per coloro che svolgono l’attività lavorativa in smart working.