La rivalutazione delle pensioni alla luce della Legge di Bilancio

Roberto Carli -
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Tra i diversi profili di intervento in ambito previdenziale la Legge di Bilancio rivede anche la perequazione, vale a dire la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il periodo 2019-2021.

Va ricordato che dal 1 gennaio si sarebbe dovuto ripristinare il meccanismo previsto dalla legge L. 388/2000, sospeso e sostituito con altre previsioni dalla riforma Fornero e dai Governi successivi a quello Monti, che suddivide la perequazione in tre differenti fasce all’interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l’erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.

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Come funzionerà allora la rivalutazione nel prossimo triennio? Si riconosce la perequazione sulla base di una serie di aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (mentre la disciplina vigente fino al 2018 considerava i trattamenti pensionistici con importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo):

  • 100% (come attualmente previsto) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS
  • 97% (in luogo dell’attuale 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;
  • 77% (in luogo dell’attuale 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 75%);
  • 52% (in luogo dell’attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 50%);
  • 47% (in luogo dell’attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo
  • 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo
  • 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest’ultimo limite.

Ciascuna ipotesi di indicizzazione prevede un identico meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate: tale meccanismo è finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione.

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