Consob: più informazione sui rischi del bail-in

Maria Grazia Rubino -

Gli intermediari devono assicurarsi che tutta la clientela, professionale e retail, abbia piena consapevolezza dell’impatto dei salvataggi bancari sui loro investimenti

Per fare capire ai risparmiatori l’impatto del bail-in nei salvataggi bancari scende in campo la Consob. La commissione nazionale per le società e la Borsa presieduta da Giuseppe Vegas, in una comunicazione al mercato, raccomanda gli intermediari di informare adeguatamente i loro clienti sui rischi legati a questa procedura.

Dal primo gennaio 2016, infatti, azionisti, obbligazionisti e correntisti di una banca in crisi potranno essere coinvolti nel salvataggio di un istituto in difficoltà. E il rischio è di perdere anche il 100% del capitale investito. E’ l’effetto della cosiddetta procedura di bail-in, introdotta dalla direttiva europea Brrd (Banking Resolution and Recovery Directive), appena recepita anche in Italia che, a differenza di quanto previsto finora, introduce rigidi limiti all’intervento dello Stato nei confronti di istituti di credito in forti difficoltà evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Ma peserà sui risparmiatori.

Le prove generali del bail-in si sono avute con il salvataggio, varato nei giorni scorsi, di Banca Marche, Carichieti, Popolare Etruria e Carife che ha avuto come effetto l’azzeramento del valore delle azioni e l’annullamento dei bond subordinati. Un’operazione dai risvolti drammatici per molti risparmiatori basti pensare che, ad esempio, circa la metà dei 400 milioni di euro di titoli subordinati di Banca Marche sono in mano a clienti retail dell’istituto marchigiano. D’altra parte la Commissione europea non ha autorizzato altri piani alternativi di salvataggio proposti dall’Italia e così l’unica strada è stata quella delle norme della direttiva Brrd.

A essere chiamati in causa nella procedura di bail-in sono innazitutto gli azionisti, poi in base ai gradi di garanzia, gli obbligazionisti e infine anche i correntisti ma i depositi fino a 100 mila euro sono comunque tutelati (come anche gli investimenti detenuti presso la banca in crisi che non comprendano azioni o bond del medesimo istituto, quindi ad esempio fondi, Etf, azioni, obbligazioni o altri titoli di terzi).

Spiega ora la Consob che “l’applicazione delle regole già in vigore in materia di correttezza di comportamento degli intermediari e di trasparenza delle informazioni da fornire ai clienti dovrà tenere conto del nuovo contesto di riferimento del bail-in.” In particolare la Commissione prevede che gli intermediari dovranno assicurarsi che tutta la clientela, sia quella professionale sia quella retail, cioè la platea dei piccoli risparmiatori, abbia informazioni adeguate e pertanto piena consapevolezza dei rischi connessi con le proprie scelte di investimento. “La clientela dovrà essere resa edotta del fatto che, in caso di avvio delle procedure di gestione della crisi da parte della Banca d’Italia, gli strumenti finanziari interessati dal bail-in, come per esempio le obbligazioni, subordinate o meno, potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%”, sottolinea la Consob.

Dato che, come si diceva, è prevista una gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori, la commissione richiede che la clientela debba essere informata sul diverso grado di rischio dei vari strumenti. Gli intermediari dovranno, infine, adottare le soluzioni procedurali più idonee a far sì che le informazioni siano recepite dalla clientela e che lo stesso intermediario possa dimostrare la loro effettiva ricezione.