Rc auto: è lecito un aumento del 78%?

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In seguito a un unico sinistro, di lieve entità, l’assicuratore ha quasi raddoppiato il premio. Ecco perché e come evitarlo

In seguito ad un banale incidente in un parcheggio alle 10 del mattino (quindi niente alcol e velocità), la mia ex-assicurazione, al mio primo sinistro in dieci anni, mi ha aumentato il premio del 78%. Lo possono fare veramente? Non c’è un limite ragionevole entro il quale possono muoversi?”

Risponde David Canaletto
L’entità del premio stabilita da ciascuna compagnia per ciascuna classe di merito bonus malus è influenzata dalla zona di residenza, dal tipo di veicolo assicurato (data di immatricolazione, cilindrata, carburante ecc.), dall’età del conducente e da ogni altra variabile che può dare indicazioni sulla potenziale sinistrosità. Non avendo nessuna di queste informazioni riguardanti il quesito del nostro lettore non possiamo che genericamente rassicurarlo sul fatto che l’entità dell’aumento da lui sopportato è possibile ed è supportata da ragioni tecniche desumibili dall’andamento della sinistrosità del proprio portafoglio. Dato che il lettore non ha provocato sinistri a terzi negli ultimi dieci anni, deduciamo che, dalla quarta o quinta classe di merito bonus malus, avendo causato un sinistro anche se di lieve entità, sia stato retrocesso di ben due classi di merito: sesta o settima (ben distanti dalla prima classe che pratica la tariffa più economica).

Appartenere ad una classe di merito bonus malus più favorevole significa quindi pagare meno e in molti casi, molto meno, rispetto agli automobilisti che si trovano in classi di merito superiori.

L’aver causato un sinistro a terzi peraltro non comporta sempre l’applicazione del cosiddetto malus, cioè appunto la retrocessione a classi peggiorative. Si può anche mantenere la propria classe di merito se si è disposti a sopportare personalmente il costo del danno causato. È il caso di un sinistro di lieve entità, quindi meno oneroso, rispetto al maggior esborso complessivo derivante dagli aumenti di premio per gli anni a venire. L’assicurato, al fine di evitare l’applicazione del malus, potrà, all’atto del rinnovo del contratto, decidere di rimborsare di tasca propria i sinistri liquidati dalla sua compagnia a titolo definitivo.

Per avere informazioni circa l’entità del sinistro e le relative modalità di rimborso ci si può rivolgere alla propria compagnia di assicurazione o alla Stanza di compensazione presso la Consap (se si tratta di indennizzo diretto). Una volta effettuato tale pagamento, all’assicurato, verrà ripristinata la classe di merito originaria e conseguentemente riallineato il premio come se il sinistro non fosse mai avvenuto.

Se “il gioco non vale la candela”, ovvero, se il danno cagionato è ingente, la soluzione migliore sarà quella di esplorare il mercato valutando se altre compagnie praticano prezzi più bassi, a parità di classe merito. Negli ultimi anni le normative sull’assicurazione Rc auto obbligatoria sono molto cambiate proprio per favorire la concorrenza tra imprese in modo da attivare un circolo virtuoso di contenimento delle tariffe. In questo senso la novità più importante è stata l’abolizione del tacito rinnovo: ciascuna polizza di responsabilità civile auto, giunta alla propria scadenza annuale, cessa il proprio effetto e non si rinnova più tacitamente con la stessa compagnia. Occorre un’azione esplicita dell’assicurato perché ciò avvenga: oggi si è liberi di assicurarsi con qualsiasi altra compagnia senza fornire nessuna comunicazione o riscontro a quella precedente. In prossimità della scadenza della polizza, soprattutto quando si sa che aver causato un sinistro può procurare un aggravio di premio, è opportuno contattare più compagnie, anche on line, per orientarsi su quella che, a parità di classe di merito, garantisce un premio più economico.

Ogni compagnia pratica tariffe e sconti in funzione delle proprie politiche commerciali e del proprio bilancio per cui, risparmiare si può, e come i più recenti studi riportano sempre più assicurati già lo fanno.