Promotori “fuori sede”, per Consob necessari più controlli

di Rosaria Barrile -
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Banche e reti di vendita sono invitate a condurre visite, anche casuali, su campioni di clienti per verificare le operazioni e la consistenza del patrimonio affidato

Più controlli per prevenire episodi di truffa ai danni dei risparmiatori che si rivolgono ai promotori “fuori sede”, attivi cioè presso il domicilio del cliente.

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L’invito, rivolto dalla Consob alle banche e a tutte le imprese di investimento che operano prevalentemente mediante offerta fuori sede, arriva al termine di un’indagine condotta dall’authority attraverso appositi questionari, sulle procedure interne adottate dagli operatori finanziari i nei confronti dei promotori.

Per prevenire, o intercettare, eventuali condotte poco trasparenti, la Consob, in una sua Comunicazione dell’11 febbraio 2016 suggerisce nel dettaglio come organizzare i controlli a distanza ma anche come devono essere gestite le “forme di contatto con la clientela” e come devono essere condotte le ispezioni presso gli uffici dei promotori.

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Nel caso in cui vi sia uno scambio di documenti scritti tra il clienti e il promotore (per esempio nelle richieste di conferma del patrimonio affidato o di singole disposizioni), la Consob, per far sì che non vi siano dubbi circa l’autenticità dei documenti sottoscritti dal cliente, suggerisce alle reti di promotori e alle banche di stabilire il divieto di domiciliazione della corrispondenza del cliente presso i locali della società stessa. In pratica il cliente dovrà ricevere l’eventuale documentazione relativa agli investimenti presso la sua residenza o comunque a un indirizzo diverso da quello del promotore.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la Consob invita ad adottare “meccanismi atti ad assicurare” che il ritiro della documentazione avvenga personalmente da parte del cliente e non del promotore.

Per la Consob la clientela può essere contattata anche telefonicamente da parte di call center esterni alla società: in questo modo non solo le società possono verificare i comportamenti dei promotori finanziari, ma anche il livello di soddisfazione dei clienti sui servizi e sui prodotti offerti tramite i promotori. Ma non sono escluse neppure “forme di contatto automatico” con la clientela. In pratica, con questo termine Consob indica tutte quelle forme di comunicazione automatiche gestite da programmi informatici (come ad esempio l’invio di un Sms al cliente a seguito di ogni bonifico e di ogni operazione di investimento o disinvestimento disposta dal cliente).

L’authority sottolinea in ogni caso l’importanza delle ispezioni presso gli uffici dei promotori, anche se lascia agli operatori finanziari la scelta sul numero di verifiche da fare e sulle modalità.

Il controllo suggerito dalla Consob, tuttavia, sembra investire non solo aspetti formali dell’operato del promotore, ma anche questioni più sostanziali. Per esempio, gli addetti alle funzioni di controllo interno possono condurre visite su un campione di clienti, in assenza del promotore finanziario di riferimento, durante le quali, fra l’altro, richiedere la conferma delle operazioni disposte e della consistenza del patrimonio affidato, “nonché la segnalazione di eventuali anomalie nella relazione con il promotore”. Le ispezioni stabilite dalle società per cui lavorano i promotori possono essere secondo Consob casuali, programmate (ovvero di routine), oppure decise al verificarsi di determinati eventi (ad esempio a seguito della ricezione di reclami).