Inpgi: i ministeri approvano la riforma e il contributo di solidarietà

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Respinte invece le clausole di salvaguardia

Il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, ha approvato la riforma previdenziale varata dal consiglio di amministrazione dell’Inpgi lo scorso settembre. Ne dà notizia lo stesso ente previdenziale dei giornalisti, in una nota. 

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I ministeri hannno approvato anche l’introduzione di un contributo di solidarietà da applicare, per i prossimi tre anni, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’Inpgi di importo pari o superiore a 38 mila euro lordi annui, con percentuali crescenti in base alle diverse fasce reddituali (da un minimo dell’1% per i trattamenti fino a 57 mila euro, a un massimo del 20% oltre i 200 mila euro di pensione).

Le novità riguardano in particolare:

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– La modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia: entro il 2019, l’età anagrafica richiesta sarà elevata a 66 anni e sette mesi, sia per gli uomini sia per le donne.

– La modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità, con il progressivo innalzamento dell’anzianità contributiva fino ad arrivare nel 2019 a 40 di contribuzione con 62 anni di età.

Entrambe le misure non hanno effetto nei confronti di coloro che, alla data del 31 dicembre 2016, avevano già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ad un qualunque trattamento di pensione. Tutti questi iscritti potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici in qualsiasi momento anche successivamente all’entrata in vigore dei nuovi requisiti.

– L’introduzione del sistema di calcolo contributivo per i contributi versati successivamente 1° gennaio 2017.

– L’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal febbraio 2017, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.

I ministeri non hanno invece approvato altre misure, chiedendo ulteriori elementi di precisazione. Queste riguardano in particolare le “clausole di salvaguardia”, che avrebbero consentito l’accesso anche con abbattimenti alla pensione di vecchiaia e di anzianità, con i requisiti previsti dalla previgente normativa, dei giornalisti e delle giornaliste che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fossero stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure dipendenti da aziende in stato crisi ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi.

Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti inoltre per quanto riguarda la clausola che prevede che la quota di pensione determinata con il sistema contributivo non possa essere superiore a quella che sarebbe spettata con il sistema retributivo, l’adozione del nuovo massimale pari a 1,5 volte la retribuzione del caporedattore per l’accredito della contribuzione figurativa; e le misure in materia di riscatti, in merito al calcolo dell’onere per i periodi successivi al 1° gennaio 2017, regolati dal sistema contributivo.

I ministeri non hanno invece approvato: la norma che avrebbe consentito al Cda dell’Inpgi di stabilire se applicare o meno gli adeguamenti alla speranza di vita successivamente a quelli previsti per il 2019. Gli ulteriori adeguamenti dovranno essere quindi applicati nella tessa misura prevista nel sistema generale. E la norma che avrebbe consentito l’applicazione delle norme previgenti in materia di cumulo – se più favorevoli – ai titolari di pensione liquidata entro il 31 dicembre 2016.