I contributi non dedotti non saranno tassati al pensionamento

Roberto Carli -

In una recente intervista il nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, evidenziava la particolare complessità del nostro sistema fiscale con un numero di imposte superiore alla media europea.

I numeri rappresentati sono particolarmente eloquenti. In Svizzera ci sono 25 leggi fiscali, la Germania ha 35 testi unici. Noi abbiamo 388 leggi e 396 decreti attuativi. Solo il testo unico delle imposte sui redditi ha 76 mila parole. Dal 1994 il numero di caratteri è più che raddoppiato. Dal 1986 ha subito 1.200 modifiche. E’ molto elevato , se non si sia adeguatamente consigliati e supportati, il margine di errore .

In materia di previdenza complementare vi è un onere a rilevanza fiscale poco conosciuto ma potenzialmente molto utile cui adempiere entro il 31 dicembre di ogni anno nel caso in cui si fosse iscritti a fondi pensione/pip. In particolare va segnalato alla propria forma previdenziale l’eventuale importo dei contributi versati in eccedenza rispetto al limite di deducibilità.

La normativa prevede infatti un limite di “scarico fiscale” dei versamenti pari a 5164,57 euro annui. Per completezza di esposizione va evidenziato come nello stesso plafond di deducibilità rientrino anche i contributi versati a beneficio di familiari a carico. Può essere un buon viatico per supportare previdenzialmente i figli, considerando l’elevato “rischio previdenziale” cui sono esposti i giovani.

Va poi sottolineato come l’Ania, in una visione di realpolitik, sostiene da tempo la richiesta di estendere la possibilità di dedurre anche a beneficio dei nonni che versino nel piano previdenziale di un/una nipote, nonni che sono sempre più spesso sostegno anche economico nei confronti delle famiglie moderne.

Andando all’adempimento cui porre in essere entro fine dicembre, potrebbe configurarsi il caso in cui si versi oltre i 5164,57 euro. La forma pensionistica può rappresentarsi infatti, esseno strutturata sul meccanismo finanziario della capitalizzazione, come un vero e proprio “salvadanaio” previdenziale ragion per cui versare in più rispetto al limite di deducibilità fiscale costituisce sicuramente un comportamento “suggeribile” costruendosi in questo modo un montante previdenziale più consistente con la ragionevole speranza di percepire una prestazione più elevata al pensionamento.

La normativa riconosce allora in tale prospettiva la possibilità di non perdere in assoluto il beneficio fiscale cui si è di fatto rinunciato nell’immediato. Il principio della unicità della tassazione prevede infatti che se si è usufruito in fase di contribuzione della deducibilità si sarà tassati al momento della prestazione finale (rendita o massimo 50 per cento capitale e 50 per cento rendita), vale a dire con imposta sostitutiva (non va allora inserita nella dichiarazione dei redditi scongiurandosi il rischio di cumulo con altri redditi) del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo.

Se invece non si è dedotto, si sarà esenti per tale componente al momento del pensionamento, a condizione però che si sia inviata la comunicazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Va opportunamente evidenziato come l’eventuale dimenticanza della dichiarazione al fondo pensione/pip dei contributi non dedotti comporta la perdita di tale beneficio.

Nella stessa logica va anche ricordato come non è soggetta a prelievo in fase di tassazione della prestazione neanche la quota riconducibile ai rendimenti, già tassati anno per anno in base all’aliquota del 20 per cento. Come va segnalato al proprio fondo pensione o piano individuale di previdenza l’importo dei contributi non dedotti ? La normativa non prevede una modalità specifica di comunicazione, ragion per cui è possibile utilizzare la forma libera.

E’ utile in ogni modo evidenziare come le forme previdenziali, In ottica di assistenza, molto spesso alleghino un facsimile da utilizzare a tal fine che allegano alle comunicazioni periodiche che vengono inviate annualmente entro il 31 marzo di ogni anno (solo quest’anno, per consentire l’adeguamento alla nuova disciplina sulle modalità di adesione la Covip aveva prorogato tale scadenza al 31 maggio scorso)