La Covip chiarisce il tema dei mandati di gestione a seguito della Brexit

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Con una specifica risposta a quesito fornita ad Assogestioni ed Assofondipensione la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione fornisce opportuni e rilevanti chiarimenti in tema di mandati di gestione a seguito della Brexit.

Partendo da un breve quadro di riepilogo, ed attingendo alla Relazione annuale  della Covip, va ricordato come il 30 gennaio 2020 si è conclusa la procedura di ratifica dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione. In base all’Accordo, inoltre, si apre un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito, come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato membro.

Sempre in base all’Accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

Alla luce di ciò, non troveranno, quindi, applicazione le norme contenute nel Decreto Legge 22/2019, che recava la disciplina transitoria applicabile unicamente nel caso di un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.

Al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l’Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi.

Analogamente, in assenza di accordi differenti, alle entità della UE che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’operatività extra-UE.

Le due Associazioni di categoria , nel chiedere chiarimenti, rappresentavano l’opportunità che i fondi pensione possano continuare a beneficiare della professionalità e delle conoscenze degli intermediari stabiliti in alcuni paesi non appartenenti all’Unione europea, come il Regno Unito, e di evitare che la Brexit generi un blocco delle convenzioni di gestione che prevedono un coinvolgimento di intermediari stabiliti nel Regno Unito.

Considerato l’approssimarsi della fine del periodo transitorio le Associazioni formulavano alcune possibili soluzioni interpretative della vigente normativa aventi per oggetto  l’ambito dei soggetti che possono svolgere l’incarico di gestori delle risorse dei fondi pensione e l’ambito dei soggetti che possono ricevere deleghe di gestione da parte dei gestori delle risorse dei fondi pensione.

Con risposta del 30 luglio la Commissione ha  chiarito che i soggetti di paesi terzi autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli secondo la normativa europea possono assumere l’incarico di gestori delle risorse dei fondi pensione; parimenti, ove consentito dal fondo pensione, possono essere affidate agli stessi dal gestore principale deleghe gestionali.

E’ da ritenersi poi ammissibile che i gestori delle risorse dei fondi pensione negoziali, preesistenti e aperti deleghino attività loro proprie anche a soggetti di paesi terzi nel rispetto delle condizioni richiamate nella risposta a quesito. Resta ovviamente di competenza del fondo pensione ogni valutazione in merito all’opportunità di prevedere tali deleghe.

Così come ricorda Assogestioni le indicazioni fornite dalla COVIP hanno effetti non soltanto nel caso delle imprese stabilite nel Regno Unito ma anche riguardo i soggetti di altri Paesi terzi interessati a gestire, a vario titolo, le risorse dei fondi pensione.