Tfr e previdenza complementare, cosa succede in caso di Cassa integrazione

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Il trattamento di fine rapporto rappresenta fin dalla istituzione nel nostro ordinamento pensionistico della previdenza complementare una delle fonti di finanziamento di maggior rilievo dei fondi pensione. E’ stato sottolineato anche dal recente approfondimento elaborato dal Fondo pensione Perseo Sirio e The European House-Ambrosetti secondo cui il tfr  costituisce la parte maggioritaria (62%) dei contributi versati ai fondi negoziali, mentre i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore pesano ciascuno per circa il 19% del totale.  Non a caso nell’ambito del tavolo di confronto tra Governo e Sindacati in cui è in fase di elaborazione un progetto “concertato” di nuova  riforma previdenziale si sta discutendo della opportunità, per rilanciare le adesioni alle forme pensionistiche complementari, di attivare una nuova finestra di silenzio assenso che, giova ricordarlo, costituisce un meccanismo di “paternalismo libertario”. L’obiettivo è quello da un lato di favorire la iscrizione alla previdenza complementare ed al contempo di attivare un “tesoretto” utile a generare una integrazione pensionistica congrua al momento della quiescenza. In un quadro evolutivo in costruzione ed in una congiuntura economica particolarmente delicata in considerazione della seconda ondata della emergenza epidemiologica  l’INPS fornisce ora opportuni chiarimenti sul conferimento del tfr maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai fondi pensione per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva.  L’Ente previdenziale obbligatorio, richiamando la Circolare 19/2018 del Ministero del Lavoro , precisa che, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:

  1. versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  2. versamento al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  3. accantonamento presso il datore di lavoro.

La circolare, si ricorda,  ha precisato che In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione dei periodi di CISG autorizzata.  Pertanto, nella prima ipotesi di cui alla lettera a) l’Istituto provvederà a trasferire il TFR maturato, e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale al fondo pensione di destinazione.  Nella seconda e terza casistica di cui ai punti b) e c), invece, l’Istituto provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

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