I benefici fiscali della previdenza complementare

-

Si avvicina come ogni anno la stagione delle dichiarazioni fiscali .  In attesa di meglio comprendere come si evolverà il nostro sistema, considerando le dichiarazioni programmatiche che il Premier Draghi ha fatto alle Camere in occasione della richiesta della fiducia alle Camere in cui ha annunciato la volontà di procedere ad una revisione complessiva del nostro sistema fiscale con particolare attenzione all’Irpef, è utile ripercorrere quello che è il regime agevolativo attualmente previsto per le forme pensionistiche complementari.

Il modello di tassazione applicato è del tipo ETT, vale a dire Esenzione in fase di contribuzione-Tassazione dei rendimenti-Tassazione delle prestazioni.

Più nello specifico in fase di contribuzione è possibile dedurre i versamenti fino ad un limite annuale di 5164,57 euro evidenziando come in tale “spazio” rientrano , per i lavoratori dipendenti, anche i contributi versati dal datore di lavoro sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva mentre il versamento del tfr è fiscalmente neutro.  Sono deducibili anche i contributi versati nell’interesse di familiari fiscalmente a carico sempre entro il limite complessivo dei 5164,57 euro .

E’ utile anche sottolineare come , in caso di versamento di contributi che eccedano il limite dei 5164,57 euro, è possibile recuperare “domani” , in sede di tassazione delle prestazioni finali, il mancato beneficio “oggi” . Se infatti si dichiara al fondo pensione/pip entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento che non si è usufruito della deduzione, si verrà considerati esenti per la quota corrispondente ai contributi non dedotti al momento della percezione della rendita o del mix  capitale/rendita.

Per quel che riguarda poi i rendimenti l’aliquota applicata è pari al 20 per cento rispetto al canonico 26 per cento che si applica per le altre rendite finanziarie. Considerando però che nella gran parte degli altri Paesi europei le performance dei fondi pensione non sono tassate (si applica cioè lo schema EET) si auspica da più parti (ultima in ordine di tempo Assofondipensione) una revisione dell’attuale previsione evolvendo verso la esenzione fiscale dei rendimenti.

E’ poi di particolare favore la tassazione delle prestazioni finali introdotta dal 1 gennaio 2007. Si applica infatti una imposta sostitutiva del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9 . Due sembrano essere le considerazioni da evidenziare. In primo luogo non devono essere inserite in dichiarazione per cui non si produce cumulo con gli altri redditi e non si applicano le  aliquote Irpef (la più ridotta è il 23 per cento). Si prevede poi una sorta di “premio fiscale di durata” che sembra apportare un sensibile vantaggio soprattutto alle giovani generazioni che aderendo “quanto prima” hanno l’opportunità di beneficiare di una imposta particolarmente ridotta al momento del pensionamento con una integrazione previdenziale quindi più consistente.