Le misure previdenziali che entrano nella manovra finanziaria

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La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri che ha varato il disegno di Legge di Bilancio, che intraprende ora l’iter parlamentare per essere approvato entro il prossimo 31 dicembre,  è stata quella di inserire nella manovra finanziaria, per quel che riguarda i profili previdenziali, solo interventi per dir così di contingenza  per fornire soluzione temporanea al venir meno di quota 100.  La direzione indicata a regime è poi quella di tornare in maniera piena ad un sistema strutturato sul metodo di calcolo contributivo per garantirne la sostenibilità finanziaria, rinviando al prossimo anno l’avvio di un confronto con le forze sociali per elaborare una riforma strutturale di più ampio respiro.

Più nello specifico si prevedono interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi che è stata definita come “quota 102”.

Viene prorogata poi ‘Opzione Donna’ con requisito anagrafico di 60 anni per le lavoratrici dipendenti e 61 anni per le lavoratrici autonome e 35 anni di contributi e  prorogata e allargata l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi

Si istituisce ancora nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Nella prospettiva poi di favorire il ricambio generazionale nel sistema produttivo si proroga poi il contratto di espansione al 2022 e al 2023 ampliando la platea delle aziende potenzialmente interessate considerando ora quelle il cui limite minimo di unità lavorative in organico non sia inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Va ricordato come il contratto di espansione può fungere da  soluzione di flessibilità in uscita prevedendosi , per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.