I chiarimenti della Agenzia delle Entrate sulla RITA

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Con una specifica Risoluzione dello scorso 16 febbraio la Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti interpretativi con particolare riferimento alla RITA, la prestazione di flessibilità in uscita che è presente nel sistema della previdenza complementare.

Come viene ricordato la  Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, si atteggia come una sorta di ammortizzatore sociale privato, assicurando all’interessato che sia in possesso di certi requisiti un reddito periodico, in attesa del conseguimento della pensione di vecchiaia.

Dal punto di vista funzionale consiste nella “erogazione frazionata di un capitale” trattandosi, quindi, di una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione, dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale, con periodicità non superiore a 3 mesi, in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve.

Dal punto di vista fiscale le somme erogate a titolo di RITA sono soggette alla medesima aliquota di tassazione prevista per le prestazioni definitive, vale a dire aliquota del 15 per cento degradabile fino al 9 per cento in ragione della anzianità di partecipazione al fondo. Ai fini della determinazione del relativo imponibile, la norma prevede che le somme erogate a titolo di RITA siano prioritariamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e poi a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della RITA ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, manifestando la scelta nella dichiarazione dei redditi, attraverso l’inserimento dell’apposito codice nella casella relativa ai “casi particolari” prevista nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. In tal caso, la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. L’esercizio dell’opzione per la tassazione ordinaria della RITA comporta come conseguenza che per tale reddito spettano le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate, in caso di anticipazione erogata da un fondo pensione precedentemente alla RITA a un iscritto soggetto al regime transitorio analizza poi il quesito posto dall’Istante sul se, sia possibile, in sede di erogazione della RITA stessa, procedere al conguaglio, e con quali modalità, dell’imposta assolta in via provvisoria sull’anticipazione e se rimanga ferma l’imputazione dell’anticipazione dapprima agli importi meno recenti e poi agli importi più recenti oppure sia possibile imputare l’anticipazione agli importi più recenti che non sono stati considerati ai fini della imputazione della RITA.

La Amministrazione Finanziaria osserva come la RITA, per le caratteristiche che presenta, non costituisce una prestazione di carattere definitivo. Essa, infatti, oltre a poter essere revocata, può interessare tutto o parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta, a titolo di RITA, l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto alla data della richiesta medesima. Ne consegue che, anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una RITA totale sia perché, in corso di erogazione della RITA, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, si ritiene che il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione possa essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata di RITA.

Si chiarisce poi come l’aliquota di tassazione delle somme richieste a titolo di RITA continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima e non si cristallizzi invece al momento della richiesta.