Superbonus 110%: proroga e cambiamenti di normativa per le abitazioni unifamiliari

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“La Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, ha prorogato il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 per tutti i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari, senza limite di ISEE di 25mila Euro, a RSA, Onlus e alle abitazioni raggiunte dal teleriscaldamento. Tuttavia, diversamente da quanto previsto per gli edifici condominiali, la proroga opera nel rispetto di una condizione: entro il 30 giugno 2022, è necessario che i lavori effettuati raggiungano uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo” dichiara Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.

Come si calcola il 30% dei lavori? Bisogna prendere in considerazione solo i lavori agevolati con il Superbonus o anche quelli di altre detrazioni?

Per godere della detrazione massima per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, bisogna considerare la percentuale di realizzazione dell’intervento in toto. Lo dimostra il testo della risposta a interpello n.791 del 24/11/2021: “si rileva che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 percento dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”.

Precedentemente tale concetto era stato espresso anche nella risposta a interpello n.538 del 09/11/2021 “Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell’intervento agevolabile, necessario – ai sensi del citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio – per esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione”.

Chi non raggiungerà il 30% dei lavori previsto per la proroga, potrà usufruire solo del 110% sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022, a patto ovviamente di concludere successivamente l’intervento. Per le spese sostenute dalla data del 30 giugno in poi avrà diritto agli incentivi con le aliquote ordinarie a seconda degli interventi effettuati.

Nonostante il decreto dichiari espressamente la data di inizio dei lavori per accedere al Superbonus, ovvero prima del 30 giugno 2022, non indica quando vanno terminati. Tuttavia, si può far riferimento all’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021, in occasione della quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.”

“I nuovi limiti e requisiti emanati dalla Legge di Bilancio 2022 dovrebbero, quindi, semplificare i lavori di riqualificazione e riduzione del rischio sismico per le abitazioni unifamiliari. Tuttavia, la normativa del Superbonus è stata revisionata e modificata parecchie volte nell’ultimo anno, e alcune interpretazioni, infatti, ritengono che verranno probabilmente apportati ulteriori cambiamenti. Ad oggi, anche se la legge del Superbonus 110% è stata prorogata fino al 2025, restano incertezze relativamente al prossimo anno: non è chiaro se dal 2023 le abitazioni unifamiliari saranno escluse dall’agevolazione” conclude Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.