La Consob pubblica un nuovo Quaderno Giuridico sulla “Tokenizzazione”

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“Tokenizzazione” di azioni e azioni token: la Consob pubblica un nuovo Quaderno Giuridico

La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha recentemente pubblicato un nuovo Quaderno Giuridico intitolato “Tokenizzazione di azioni e azioni token”. I Quaderni Giuridici Consob contengono lavori di ricerca volti a contribuire al dibattito accademico su questioni di diritto. Nello specifico, quest’ultima pubblicazione analizza il fenomeno della rappresentazione delle partecipazioni azionarie in tokens e delle azioni tokens native ed è suddivisa nelle seguenti quattro parti: (

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  • distributed ledger technology (DLT) e le cripto attività
  • i profili di diritto societario e dei mercati finanziari connessi alle cripto attività quali rappresentazioni “originarie” o “derivative”
  • le azioni tokens native
  • le prospettive de iure condendo di applicazione della tecnologia DLT nelle infrastrutture di mercato.

La nozione di cripto-attività

Il lavoro analizza il fenomeno della rappresentazione delle partecipazioni azionarie in tokens e delle azioni tokens native. Dopo una breve illustrazione della circolazione della ricchezza nella tecnologia a registro distribuito (distributed ledger technology, c.d. DLT), lo studio esamina la nozione di cripto-attività e la relativa tassonomia, come elaborate dalla proposta di Regolamento (UE) MiCA (Market in Crypto-Asset), evidenziando le criticità di inquadramento.
L’attenzione si sofferma altresì sulle verosimili ripercussioni dell’approvazione del Regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota. Successivamente il contributo approfondisce le cripto-attività nella prospettiva societaria mediante una valutazione di assimilabilità dei security tokens ai tradizionali strumenti finanziari e svolge una distinzione tra security tokens e utility tokens e tra utility tokens e NFT (non-fungible tokens).

Muovendo da una ricostruzione delle tecniche di legittimazione e circolazione delle partecipazioni sociali previste dal Codice civile, il testo delinea la possibilità di rappresentare, de iure condito, azioni, quote o altri strumenti societari su DLT e ne valuta la compatibilità con il quadro giuridico vigente. In conclusione, il lavoro formula alcune proposte de iure condendo per l’applicazione della tecnologia DLT nelle infrastrutture di mercato.

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La tokenizzazione della ricchezza

Il primo contributo, di Michele de Mari, Giorgio Gasparri e Tommaso Nicola Poli, fornisce anzitutto una prima informazione sulla c.d. tokenizzazione della ricchezza, ponendo in rilievo come questa, probabilmente, costituisce il più recente tassello di un percorso avviato da tempo, e cioè la transizione dai titoli di credito di massa incorporati in documenti circolanti agli strumenti finanziari dematerializzati. Lo studio prende avvio dalla definizione di cripto-attività confrontandosi anzitutto con quella che viene fornita dal Regolamento UE, ancora in fase di proposta, denominato MiCA (Market in Crypto-Assets).

Dalla proposta MiCA emergono alcune macrocategorie di cripto-attività: gli “asset-referenced tokens” (ART), gli “electronic money tokens” (EMT) e gli “other crypto-asset”, categoria che include gli “utility tokens”. Si pone in evidenza come tale tassonomia da una parte possa creare difficoltà alla riconduzione all’una o all’altra quando un token, in fatto, presenta caratteristiche variegate; dall’altra, non sembra idonea a ricomprendere tutte le possibili espressioni della fenomenologia della realtà.

La natura giuridica delle cripto-attività

Quanto alla natura giuridica delle cripto-attività, il contributo si pone il quesito se almeno talune di esse siano riconducibili ai titoli di credito, o ai titoli impropri o ancora ai documenti di legittimazione. La risposta è tendenzialmente negativa, non solo per la mancanza del documento ma, probabilmente, anche per la intrinseca natura dell’oggetto digitale della rappresentazione. Analoghe considerazioni sono svolte per la riconduzione agli strumenti finanziari dematerializzati. Ciononostante, è indubbia una affinità quanto meno funzionale tra le categorie.

Il processo di collocamento presso il pubblico di cripto-attività si correla a quello di prodotti finanziari, pur precisandosi che l’applicazione della relativa disciplina dipende dalla possibilità di qualificare le cripto-attività quali strumenti finanziari. Proprio tale incertezza potrebbe generare disparità nell’applicazione della disciplina esistente, esigendosi dunque un nuovo intervento del regolatore. Il capitolo si chiude con riflessioni sull’impiego della tecnologia DLT sui sistemi di trading e post-trading, e si concentra sulle verosimili ripercussioni della approvazione del regime pilota in materia di infrastrutture di mercato DLT.

Qui il link al documento completo.