Come lavorare oltre quota 103

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto di concerto con l’Economia con cui pone le regole operative per consentire ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per accedere a quota 103 di rinviare il pensionamento beneficiando dell’accredito del proprio contributo in busta paga.
La Legge di Bilancio prevede infatti che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per tale canale di pensionamento (62 anni di età e 41 anni di contributi) possano beneficiare di uno specifico incentivo in base al quale viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro all’Inps della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Il decreto del Ministero del Lavoro precisa che le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia

Tale facoltà ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo’ essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata. Si precisa ancora come tale facoltà riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.