INPS: gli interessi per sanzioni e dilazioni salgono al 9,75%

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INPS costretta ad aumentare i tassi a seguito dell’ennesimo aumento deciso dalla BCE il 4 maggio.

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) pertanto il tasso applicato da INPS ora è pari al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Sempre decorrere dallo scorso 10 maggio, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,75%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.

Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, già con deliberazione del 2002, aveva stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte debbano essere calcolate nella misura del TUR mentre nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al suddetto tasso aumentato di due punti. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito però che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della citata decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%).

Dopo il decreto approvato nel Consiglio dei ministri del primo maggio, con il taglio dei contributi e l’alleggerimento delle causali sui contratti a termine si passa al disegno di legge con le misure sulla Cassa integrazione e sul lavoro “in affitto” (il cosiddetto staff leasing) che prevede sconti sulle sanzioni e rateizzazioni più lunghe, su chi si mette in regola con i versamenti all’Inps.