Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). Per debiti da gennaio 2000 a giugno 2022. Le zone alluvionate

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Aggiornamento al 2 agosto 2023 — 

La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art.
27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
– adottare uno specifico provvedimento;
– trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
– pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
• CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
• ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
• CNPR – Cassa Ragionieri
• ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
• INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei  giornalisti italiani

QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
i carichi relativi a:
▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?
I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla Definizione agevolata (Legge n. 197/2022) sono scaduti il 30 giugno 2023. Solo i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), entro il 30 settembre 2023, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.