Fondi pensione e ISEE, che cosa cambia

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Nella prossima Legge di Bilancio il cui impianto è stato approvato dal Governo il 16 ottobre da quanto si apprende dovrebbe essere inserita anche una norma, rientrante tale misure del pacchetto famiglia, finalizzata ad escludere i titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE.

La finalità vorrebbe essere quella di incrementare ulteriormente l’appeal nei confronti degli investitori retail favorendo il riposizionamento del risparmio delle famiglie come fonte di finanziamento del debito pubblico. Va ricordato a tal proposito il recente collocamento della seconda emissione del BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori, che ha riscontrato un grande successo con una raccolta di oltre 17 miliardi di euro.

Quale è la disciplina ISEE dei fondi pensione? Le forme pensionistiche complementari non vanno
segnalate in fase di accumulo e va inserita unicamente l’eventuale prestazione in rendita al momento della percezione riferibili al montante accumulato dal 2007. Con riferimento invece a quella porzione di rendita che è riconducibile ai montanti accumulati fino al 2006 e i riscatti volontari riferibili al montante accumulato dal 2001 al 2006, vigendo all’poca regime di tassazione differente, sono soggetti a tassazione ordinaria e quindi, concorrendo a formare il reddito Irpef, sono componenti già presenti ai fini ISEE in modalità precompilata.

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Nella dichiarazione ISEE non vanno indicate invece le prestazioni erogate sotto forma di capitale che
tassate in via separata o sostitutiva. La sostanziale esenzione dall’obbligo ISEE accentua quindi il vantaggio fiscale della previdenza complementare così la sua non assoggettabilità ad imposta di bollo. E’ un ulteriore componente di un articolato mosaico di benefici, in considerazione della finalità sociale che essa persegue, rappresentato dalla deducibilità dei contributi entro il limite annuo dei 5614,57 euro, la tassazione ridotta dei rendimenti con aliquota del 20% rispetto a quella ordinaria del 26% delle altre rendite finanziarie, alla tassazione agevolata delle prestazioni con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo.

Va ancora evidenziato come nella delega fiscale con cui il Governo intende riordinare il sistema tributario italiano si prevede la conferma della deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione con possibile revisione agevolativa e il passaggio dal regime del maturato a quello di cassa per la tassazione dei rendimenti così come già avviene per il risparmio gestito e il risparmio assicurativo.

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