L’architettura della tutela del risparmio previdenziale

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Uno dei principali temi di attualità economica è la proposta, ribadita anche dal Ministro Giorgetti nel proprio intervento all’Insurance Summit dell’Ania, è quello di introdurre, da parte degli operatori del settore assicurativo,  un fondo a garanzia degli assicurati, come già da tempo è stato disciplinato nell’ambito del settore bancario. La esigenza è quella di irrobustire il livello di sicurezza del risparmio assicurativo anche dal punto di vista percettivo.

Considerando invece la previdenza complementare, quali sono i presidi di tutela? Va ricordato come l’impianto normativo prevede un articolato sistema di vigilanza che contempla il fondamentale ruolo del Ministero del Lavoro che, in collaborazione con il Ministero dell’Economia, emana le direttive generali per la disciplina del settore. Si prevede poi della Covip che rappresenta la Autorità di Vigilanza di settore. La Commissione vigila sui fondi pensione preesistenti, i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i pip assicurativi anche in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nelle modalità di offerta.

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I controlli di stabilità sui soggetti abilitati, che istituiscano e/o gestiscano le forme pensionistiche (banche, SIM, SGR e imprese di assicurazione) restano poi assegnate alle rispettive Autorità di Vigilanza (Banca d’ Italia, Consob e Ivass). Vi è poi una tutela comunitaria che viene assolta dall’ EIOPA, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, ai cui lavori prende parte con propri rappresentanti la Covip.

E’ importante poi evidenziare come la normativa previdenziale, per consentire ai risparmiatori di meglio tutelare i propri diritti, prevede una specifica disciplina dei reclami che intende favorire un rapporto tra le forme pensionistiche complementari e gli iscritti per favorire una più efficace qualità dei servizi erogati e del funzionamento dell’intero sistema. Può presentare reclamo chi intenda lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti un fondo pensione (aderenti, pensionati o loro rappresentanti, associazioni di tutela dei consumatori). Può percorrersi ancora la possibilità dell’esposto, comunicazione trasmessa alla Covip e destinata a portare all’attenzione presunte criticità, irregolarità o anomalie rilevate nel funzionamento della forma previdenziale.

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