E’ stato fissato al 5,4% il tasso di perequazione per le pensioni nel 2024

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Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1° gennaio 2024 un adeguamento all’inflazione pari a +5,4% delle pensioni. L’aumento, che verrà riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023.
Va ricordato come la Legge di Bilancio in approvazione alle Camere interviene nuovamente sul meccanismo di indicizzazione delle pensioni applicabile nel 2024, disponendo una riduzione di 10 punti (dal 32 al 22 per cento) delle percentuali di rivalutazione per i pensionati rientranti nella fascia più elevata di reddito.

Dalla misura sono attesi risparmi di spesa dell’ordine di 130 milioni a decorrere dal prossimo anno (circa 70 al netto degli effetti fiscali). L’indicizzazione delle pensioni alla dinamica dei prezzi è già stata modificata in senso restrittivo dalla legge di bilancio dello scorso anno. Per il biennio 2023-24, veniva riproposto un meccanismo per fasce, analogo a quello in vigore nel biennio 2020-21, al posto di quello per scaglioni che era rientrato in vigore, dopo ripetute deroghe, dal 2022.

Come verranno allora rivalutate le pensioni nel 2024? In via preliminare è da evidenziarsi come, nell’ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento all’importo del trattamento minimo INPS nell’anno precedente. In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici , compresi i trattamenti di natura assistenziale , si basano sulla variazione dell’indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo concerne sia l’incremento riconosciuto in base alla variazione dell’indice del costo della vita relativa all’anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest’ultimo anno sia l’eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore definitivamente accertato con il suddetto decreto della variazione dell’indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo.

Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell’anno precedente. Andando nel concreto la Legge di bilancio prevede per la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto inferiore o pari a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS (nel 2023 era 563,74 euro che con la rivalutazione del 5,4% dovrebbe arrivare nel 2024 a 598,41 euro) che la perequazione per il 2024 resta riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice del costo della vita.

Analogamente, per le classi intermedie – relative a valori non superiori a cinque, sei, otto e dieci volte il suddetto minimo restano fermi, per il 2024, rispettivamente, i valori di 85, 53, 47 e 37 punti percentuali, applicati sulla medesima base summenzionata. Per la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS, il presente articolo dispone la riduzione da 32 a 22 punti percentuali.

Il valore percentuale è in ogni caso riconosciuto nella misura immediatamente superiore a quella spettante per la relativa classe, fino a concorrenza dell’importo che deriva dall’applicazione del medesimo valore percentuale superiore sull’importo massimo della classe per la quale è attribuita tale percentuale superiore.