Polizze vita, gli eredi possono richiedere alle compagnie i dati sui beneficiari

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Le polizze vita sono uno strumento di investimento molto utilizzato dai risparmiatori anche per soddisfare esigenze successorie. Consentono infatti di pianificare il lascito ereditario ben calibrando le diverse figure contrattuali (contraente, assicurato, beneficiario) e sono esenti da imposta di successione. Va ancora ricordato come le assicurazioni sulla vita sono impignorabili e insequestrabili ai sensi dell’art. 1923 cc fungendo quindi anche da efficace soluzione di protezione legale del patrimonio.

Ai requisiti per dir così di profilo legale si abbinano poi le caratteristiche finanziarie sia in termini difensivi nelle polizze rivalutabili che investono in fondi a gestione separata in maniera tale da tutelare una “crescita protetta” del capitale investito che connotati di maggiore dinamicità nelle unit linked che investono in quote di fondi comuni di investimento. E’ interessante allora evidenziare il parere del Garante della privacy in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita.

In particolare si dispone che le compagnie di assicurazione debbano consentire agli eredi che ne fanno richiesta di conoscere i nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita da persone defunte. Prima di trasmettere i nominativi le compagnie dovranno comunque verificare che sussistano una serie di condizioni. In primo luogo, dovranno accertare che il richiedente sia stato effettivamente indicato come erede, o “chiamato all’eredità”, ossia legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede. In secondo luogo, prosegue la Autorità, dovranno verificare che l’interesse perseguito dal richiedente sia concreto e attuale (cioè esistente al momento dell’accesso ai dati), precedente o funzionale alla propria difesa in giudizio.

Il Garante della privacy nell’esprimere il proprio orientamento, ha affermato che il diritto alla riservatezza va sempre bilanciato con altri diritti fondamentali, (come quello di difesa in giudizio), così come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle Linee Guida in tema di “esercizio del diritto di accesso” del Comitato che raccoglie tutte le Autorità Garanti Ue e dalla stessa giurisprudenza di legittimità.