Imprese e obbligo di copertura dal rischio catastrofale

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La Legge di Bilancio istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali (sono esclusi gli attivi circolanti come il magazzino )direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Come evidenziato dall’Ivass in un recente intervento ad un convegno rispetto ai rischi rilevati da EIOPA si segnala l’assenza delle tempeste di vento (windstorm). Non è poi prevista una dichiarazione ufficiale di stato di calamità.

Vengono escluse dall’obbligo le imprese agricole per cui valgono le coperture previste dalla normativa di settore con particolare riferimento alla disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo brina e siccità e le imprese con immobili gravati da abuso edilizio. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese . In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In Va ancora sottolineato come l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, disciplinando inoltre l’entità della franchigia, le modalità di aggiornamento della stessa, le sanzioni in caso di inadempimento, il ruolo di garanzia svolto da SACE spa e l’esclusione dall’ambito applicativo di questa norma degli imprenditori agricoli.