Rinvio pensionamento con quota 103

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Nel canale di pensionamento definito come quota 103, anche nella nuova versione modificata dalla Legge di Bilancio 2024, si prevede la possibilità, una volta che si siano raggiunti i requisiti previsti per accedervi, di rinviare il pensionamento beneficiando di un incentivo. Va ricordato che i requisiti di quota 103 sono rappresentati dall’aver raggiunto 62 anni di età e avere 41 di anzianità entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre mobili di uscita siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi).

Viene data la possibilità, in caso di posticipo del pensionamento al di là della prima uscita utile, di chiedere di ricevere in busta paga l’aliquota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore che il datore di lavoro normalmente trattiene e versa all’INPS assieme alla contribuzione pensionistica a suo diretto carico. Si tratta cioè del 9,19% della retribuzione che, sommato al 23,81% a carico dal datore di lavoro, determina il 33% complessivo di aliquota contributiva obbligatoria INPS. Va ancora evidenziato come l’incentivo al rinvio del pensionamento confluisce in busta paga ed è soggetto però a tassazione mentre non è soggetto a oneri contributivi.

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Nel precedente bonus Maroni che era stato introdotto nel 2004 e a cui l’incentivo si ispira, si prevedeva invece che fosse versato l’intero 33% in busta paga in esenzione fiscale. La scelta sul se usufruire di tale bonus potenziale va ricondotto nell’ambito di una analisi costi/ benefici. Da un lato va considerato come si abbia per un periodo determinato, fino alla pensione di vecchiaia, un incremento della retribuzione ; al contempo va però ricordato come debba essere considerato il prelievo fiscale e una futura riduzione delle pensioni considerando come nel periodo in cui si usufruisce dell’incentivo non si versa il contributo corrispondente . La pensione contributiva rappresenta infatti il risultato della somma virtuale dei contributi versati per cui il 9,19 non versato determina un montante contributivo prospetticamente più ridotto.