Rinvio pensionamento con quota 103
Nel canale di pensionamento definito come quota 103, anche nella nuova versione modificata dalla Legge di Bilancio 2024, si prevede la possibilità, una volta che si siano raggiunti i requisiti previsti per accedervi, di rinviare il pensionamento beneficiando di un incentivo. Va ricordato che i requisiti di quota 103 sono rappresentati dall’aver raggiunto 62 anni di età e avere 41 di anzianità entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre mobili di uscita siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi).
Viene data la possibilità, in caso di posticipo del pensionamento al di là della prima uscita utile, di chiedere di ricevere in busta paga l’aliquota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore che il datore di lavoro normalmente trattiene e versa all’INPS assieme alla contribuzione pensionistica a suo diretto carico. Si tratta cioè del 9,19% della retribuzione che, sommato al 23,81% a carico dal datore di lavoro, determina il 33% complessivo di aliquota contributiva obbligatoria INPS. Va ancora evidenziato come l’incentivo al rinvio del pensionamento confluisce in busta paga ed è soggetto però a tassazione mentre non è soggetto a oneri contributivi.
Nel precedente bonus Maroni che era stato introdotto nel 2004 e a cui l’incentivo si ispira, si prevedeva invece che fosse versato l’intero 33% in busta paga in esenzione fiscale. La scelta sul se usufruire di tale bonus potenziale va ricondotto nell’ambito di una analisi costi/ benefici. Da un lato va considerato come si abbia per un periodo determinato, fino alla pensione di vecchiaia, un incremento della retribuzione ; al contempo va però ricordato come debba essere considerato il prelievo fiscale e una futura riduzione delle pensioni considerando come nel periodo in cui si usufruisce dell’incentivo non si versa il contributo corrispondente . La pensione contributiva rappresenta infatti il risultato della somma virtuale dei contributi versati per cui il 9,19 non versato determina un montante contributivo prospetticamente più ridotto.