Quota 103 e pensionamento con i fondi bilaterali

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La pensione anticipata flessibile “quota 103”, così come era già previsto per le altre quote (quota 100, quota 102) , prevede la possibilità anche di un coinvolgimento dei fondi di solidarietà bilaterali.  Va ricordato come i requisiti  richiesti per accedere a tale canale di pensionamento, sono rappresentati da un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.  Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando,  tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

Cosa sono i fondi di solidarietà? Sono strumenti bilaterali  finalizzati ad assicurare ai lavoratori, sulla base di accordi tra  le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, indipendentemente dal settore di appartenenza, per quei settori e aziende che non beneficiano della Cassa integrazione. Oltre ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l’Assegno di integrazione salariale, i Fondi di solidarietà bilaterali possono poi interpretare anche una funzione previdenziale nella prospettiva di un turnover generazionale nelle aziende. Possono infatti prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.  La normativa prevede poi, con riferimento ai lavoratori che accedano ad un assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà bilaterale, che quest’ultimo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili.

Come ricorda l’Inps con la propria Circolare del 27 febbraio  è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva. Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025..