Welfare aziendale e premi di produttività

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L’ Agenzia delle Entrate con una specifica risposta a quesito ha fornito un ulteriore tassello interpretativo sul welfare aziendale, con particolare riferimento ai premi di produttività.

Va ricordato come la normativa prevede  prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di produttività . E’ da evidenziarsi ancora come le due ultime Leggi di Bilancio abbiano ridotto per un anno ciascuno , e questa è l’aliquota in vigore per il 2024, dal 10 al 5 per cento la tassazione agevolata per i premi di produttività. La manovra finanziaria approvata nello scorso mese di dicembre ha elevato per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa.

Tornando ai premi di produttività “agevolati” la condizione è che la relativa corresponsione sia legata ad incrementi di  produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. Se ne  rinvia  la  definizione  alla  contrattazione collettiva aziendale o territoriale, stabilendo che la stessa deve prevedere  criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile  quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo  registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come  detto, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione prevista.

In maniera sintetica , per usufruire del regime agevolativo, è necessario che sussistano in modo concorrente due condizioni; in primo luogo che il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l’erogazione del premio. Occorre poiché sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in  riferimento all’anno precedente