Quota 103 e posticipo del pensionamento, i chiarimenti dell’INPS

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L’ Inps ha pubblicato un nuovo Messaggio sulla possibilità di rinviare il pensionamento in modo incentivato una volta che si siano raggiunti i requisiti per accedere a quota 103, vale a dire 62 anni i età e 41 di contributi nell’anno 2024. Per completezza di esposizione va ancora ricordato come si preveda una finestra di otto mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e di nove mesi per i dipendenti pubblici.

Per effetto della legge di Bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico (il 9,19 della retribuzione, mentre il datore di lavoro prosegue nel versare la quota a proprio carico pari al 23,81 per cento)  relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità  , la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La quota dei contributi che non vengono versati a previdenza confluiscono in busta paga con un incremento, comunque al netto della tassazione, quindi della retribuzione corrente .

L’ INPS precisa ora come per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni se il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni se il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.