Da giugno si applica recupero perequazione e riduzione pensioni d’oro

Roberto Carli -
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Giugno è un mese delicato sul fronte previdenziale. In applicazione delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio si applica infatti la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100 mila euro su base annua e il conguaglio della perequazione (il recupero cioè dell’inflazione).

Su entrambi i profili è intervenuta l’Inps con il Messaggio n.1926 del 20 maggio con cui fornisce le opportune indicazioni. Partendo dal primo profilo il prelievo, in vigore dal 1 gennaio è pari al 15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro, al 25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro, al 30% per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro, al 35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro, al 40% per la quota eccedente i 500.000 euro. L’intervento opera sui trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e a carico della gestione separata INPS.

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Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l’importo complessivo dei trattamenti. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle riduzioni i trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo. La riduzione riguarderà quindi esclusivamente gli importi calcolati con sistema retributivo o misto.

Sono escluse dall’intervento le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, inabilità assoluta e permanente, invalidità, pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

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L’Inps sottolinea che l’elaborazione centrale ha provveduto a calcolare la riduzione mensile, ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati, calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell’anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019, impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019, ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua. Il secondo intervento riguarda i titolari di pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo inps che dal 1° gennaio 2019 hanno visto scattare nuove (e più penalizzanti) fasce di perequazione delle pensioni con la legge di bilancio per il 2019 rispetto a quanto previsto originariamente.

L’Inps aveva proceduto al ricalcolo delle pensioni in godimento sulla base della nuova normativa a partire dalla mensilità di Aprile 2019 ) rimandando ad una data successiva, che decorre ora da giugno, il recupero della maggiore indicizzazione concessa nei primi tre mesi del 2019 (gennaio – marzo 2019).

L’Inps informa poi che sul cedolino di pensione saranno esposte in maniera analitica e con descrizione dedicata anche le voci relative alle trattenute sopra descritte. Sul cedolino di giugno 2019 viene riportata poi la modalità di calcolo della riduzione delle pensioni di importo elevato.