Assicurazioni, più tutele nell’Ue

di Rosaria Barrile -
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Per essere effettive nel nostro Paese, le novità approvate dal Parlamento europeo dovranno essere recepite dal nostro ordinamento entro i prossimi due anni

Dalla Ue arrivano nuove indicazioni per rendere più trasparente, almeno sulla carta, il rapporto tra le compagnie assicurative e i consumatori.

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Il Parlamento Europeo ha votato in seduta plenaria l’aggiornamento delle norme in materia d’informazione e di consulenza a cui dovranno attenersi le compagnie assicurative e tutti coloro che, in veste di intermediari, venderanno polizze. Per essere tuttavia effettive nel nostro Paese, tali novità dovranno essere approvate anche dal nostro Parlamento entro i prossimi due anni.

La novità più importante è che la Ue prende in considerazione il rischio che la compagnia assicurativa o chi distribuisce polizze per conto delle compagnie assicurative, non sia in grado di pagare una richiesta di indennizzo da parte di un cliente: per proteggere gli assicurati da tale rischio, non vengono però date istruzioni precise ma viene suggerito alle compagnie, ad esempio, di accantonare in modo stabile una somma pari al 4% della somma di tutti i premi annuali ricevuti, che non deve essere mai inferiore a 18.750 euro.

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Gli agenti dovranno registrarsi presso l’autorità competente nel proprio Stato membro d’origine. Gli intermediari e le compagnie assicurative dovranno fornire ai clienti la loro identità, i contatti e il registro nel quale sono stati iscritti. Dovranno inoltre stipulare polizze assicurative contro i reclami per negligenza con una copertura di almeno 1,25 milioni di euro da applicare a ogni sinistro, per un totale di 1, 85 milioni di euro l’anno per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per cui lavorano.

Chi compra una polizza dovrà essere informato sul modo in cui viene remunerato il venditore, che dovrà segnalare al cliente qualsiasi conflitto d’interesse. Prima di firmare un contratto assicurativo contro i danni, dovranno essere forniti in modo gratuito i documenti informativi sul prodotto. Come già previsto per i prodotti assicurativi sulla vita, tali documenti devono contenere le informazioni sul tipo di assicurazione, gli obblighi derivanti dal contratto, i rischi coperti e quelli esclusi, i mezzi di pagamento e i premi.

La direttiva, che in teoria dovrebbe garantire ai consumatori più informazioni nel rapporto con le compagnie assicurative, a prescindere dal canale usato, dall’agenzia fisica al sito web, lascia tuttavia ampie eccezioni a queste indicazioni generali: le norme non si applicheranno quando l’assicurazione è complementare alla fornitura di beni o servizi e copre il rischio di danneggiamento o furto, o quando l’importo del premio pagato per il prodotto assicurativo non supera i 600 euro su base annua.