Pensione ai superstiti, l’Inps detta le istruzioni

di Walter Quattrocchi -
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La normativa è stata estesa ai dipendenti pubblici e ai lavoratori dello spettacolo

L’Inps estende la normativa sui trattamenti ai superstiti della gestione privata a quella dei dipendenti pubblici e a quella dei lavoratori dello spettacolo.

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La pensione di reversibilità è quella corrisposta agli aventi diritto quando il parente defunto era già titolare di pensione diretta o ne aveva in corso la liquidazione.

Nel caso in cui la persona deceduta non fosse ancora titolare di pensione, si parla di pensione indiretta; i requisiti contributivi del deceduto richiesti, perché possa essere corrisposta una pensione ai superstiti, sono 15 anni di assicurazione, oppure cinque anni, di cui tre nell’ultimo quinquennio.

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La pensione spetta, nella misura del 60% dell’assegno, al coniuge superstite o al coniuge divorziato (titolare di assegno divorzile), purché non sia passato a nuove nozze.

Se sono presenti entrambi le figure (coniuge superstite e divorziato), il coniuge divorziato deve rivolgersi al Giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la relativa misura.

In ogni caso la somma dei due trattamenti ai superstiti non può superare il 60% dell’assegno spettante al soggetto al quale viene destinata la pensione di reversibilità.

Per quanto riguarda i figli, sia quelli nati in costanza di matrimonio, sia quelli nati al di fuori dello stesso, hanno pari dignità a condizione che non abbiano superato il diciottesimo anno di età oppure, a prescindere dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

I figli superstiti che non prestano lavoro retribuito partecipano all’assegno fino al ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, in caso di frequenza dell’università.

La pensione è riconosciuta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico o del corso di laurea frequentato dal figlio superstite: per le scuole secondarie o professionali la durata va dal 1°settembre al 31 agosto; nel caso di ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è il 30 giugno, per la scuola secondaria di primo grado, e il 31 luglio per quella di secondo grado; in caso di frequenza di singoli corsi, la durata della pensione coincide con la durata effettiva del corso.

In ambito universitario, in caso di iscrizione fuori corso di uno studente che non supera gli esami propedeutici, l’assegno viene corrisposto nei limiti di durata del corso legale di laurea.

La pensione viene erogata fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso di studi e fino al ventiseiesimo anno di età.