Anatocismo, cosa cambia per i risparmiatori

di Rosaria Barrile -
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Con l’approvazione definitiva del decreto sulle banche, non sarà più possibile applicare il calcolo degli interessi sugli interessi su conti e finanziamenti, incluse le carte revolving

Con l’approvazione definitivo del nuovo “decreto banche” al Senato, non sarà più possibile applicare interessi sugli interessi, in tutte le situazioni in cui è il risparmiatore a dover restituire delle somme.

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La nuova norma mette al riparo dall’anatocismo non solo i conti correnti, ma anche le carte di pagamento e i finanziamenti.

La lunga battaglia delle associazioni dei consumatori per l’abolizione definitiva di questo meccanismo ha quindi avuto esito positivo. Ma che cosa cambia nel concreto per i risparmiatori?

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L’articolo 120 del Testo unico bancario (comma 2), in vigore dal 1° gennaio 2014, e che ora sarà modificato, affermava: “Il Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ndr) stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Peccato però che la delibera del Cicr non sia mai arrivata. Ora invece, il nuovo testo dell’articolo 120 del Tub (inserito nella legge di conversione del Dl 18/15, approvata definitivamente in Parlamento) riprende in gran parte le osservazioni presentate lo scorso anno, durante la consultazione di Banca d’Italia sul tema, dalle associazioni dei consumatori tra cui Altroconsumo.

“A nostro avviso l’iter legislativo che ha portato all’attuale formulazione dell’articolo 120 del Tub fa legittimamente pensare che il legislatore volesse eliminare completamente la possibilità di ricorrere all’anatocismo”, precisa Anna Vizzari, esperta dell’ufficio studi economico giuridici di Altroconsumo. “E questo in maniera ampia, includendo anche le spese applicate sul “rosso” e gli interessi moratori nel novero delle voci che non possono essere colpite da anatocismo, ed estendendo il divieto anche alle cosiddette carte revolving”.

Tante le novità introdotte dalla nuova normativa, anche se a smorzare l’entusiasmo c’è ancora il riferimento a un decreto del Cicr che dovrà indicare la regolamentazione specifica. “Ci auguriamo che arrivi al più presto”, sottolinea Anna Vizzari, ricordando come nella precedente versione dell’articolo, la delibera Cicr non sia mai arrivata alimentando così il contenzioso di questi anni sul tema.

Rispetto al passato tuttavia un passo in più nella tutela dei risparmiatore è stato fatto: in primo luogo viene chiarito che il divieto di anatocismo riguarda solo gli interessi debitori e non quelli creditori. Viene nuovamente reintrodotto il calcolo del conteggio degli interessi debitori e creditori con la stessa periodicità, che non potrà essere mai inferiore all’anno. Gli interessi saranno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno o comunque alla fine del rapporto. Ciò significa che le eventuali spese legate al rosso di conto corrente (per esempio le spese di istruttoria veloce) saranno conteggiate una sola volta nell’anno e non verrà applicata la loro capitalizzazione.

Viene esteso il divieto di anatocismo anche alle carte di credito revolving e infine viene precisato che gli interessi debitori saranno addebitati sul conto dei clienti il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.