Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione

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LEGGE 9 agosto 2023, n. 111  Delega al Governo per la riforma fiscale. (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2023) Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2023

Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione

Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.
Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

La riforma fiscale

Le materie interessate dall’intervento legislativo riguardano i principi generali, i singoli tributi, la compatibilità con l’ordinamento unionale e internazionale, lo Statuto del contribuente, i procedimenti di accertamento e le sanzioni, la riscossione, il contenzioso (fonte: IPSOA).

La riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee.
La legge persegue diversi obiettivi molto ambiziosi: ridurre la pressione fiscale, aumentare il grado di “certezza” del diritto, ridurre il contenzioso e delineare un sistema in grado di attrarre i capitali esteri.
L’originario Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri era composto da 22 articoli; prima della presentazione del testo in Parlamento sono state stralciate le norme relative ai tributi regionali e locali, che sono poi state reintrodotte nel passaggio al Senato. Pertanto, il testo finale è costituito da 22 articoli, distribuiti in cinque titoli:
– Titolo I: i principi generali e tempi di attuazione (articoli da 1 a 4);
– Titolo II: i tributi (articoli da 5 a 15);
– Titolo III: i procedimenti e le sanzioni (articoli da 16 a 20);
– Titolo IV: testi unici e codici (art. 21);
– Titolo V: disposizioni finanziarie e finali (art. 22).
Nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché ai principi generali dell’ordinamento nazionale e di quello unionale, oltre alla piena attuazione del federalismo fiscale regionale.