I nuovi requisiti di pensionamento del metodo di calcolo contributivo

-
- Advertising -

La Legge di Bilancio modifica i requisiti per accedere al pensionamento nel metodo di calcolo contributivo. Per quel che riguarda il pensionamento di vecchiaia viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale che era richiesto per potere accedere al trattamento previdenziale unitamente al raggiungimento di 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva. Sarà necessario avere raggiunto l’importo dell’assegno sociale (503,27 euro nel 2023).

Per quel che riguarda il pensionamento anticipato attualmente si prevede che si raggiungano 64 anni di età e 20 di contributi con un montante contributivo che generi un trattamento pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Tale requisito viene innalzato a 3 volte l’assegno sociale con agevolazioni per le donne con figli, in 2,8 volte con un figlio e 2,6 volte con due o più figli.

- Advertising -

Si prevede poi che la pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al la pensione di vecchiaia. Si introduce poi una finestra trimestrale e si indicizza il requisito contributivo dei 20 anni alla speranza di vita Altra misura che riguarda i lavoratori che rientrano nel perimetro di applicazione del metodo di calcolo contributivo è la possibilità , in via sperimentale per il biennio 2024-2025 di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.