Si introduce nel settore assicurativo la tabella unica sulla invalidità

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Il Consiglio dei Ministri del 16 gennaio, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un importante regolamento, che dovrà essere adottato con
decreto del Presidente della Repubblica, in attuazione del Codice delle Assicurazioni private del 2005 che
prevede la necessità di predisporre una specifica tabella, unica su tutto il territorio nazionale, del valore
pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione
corrispondenti all’età del soggetto leso.

La finalità è quella della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (cd.macrolesioni) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. Come ha sottolineato il Ministro si intende garantire alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo
risarcimento del danno subito nell’ambito di un più ampio percorso di riforma strutturale del settore
assicurativo razionalizzando i costi e di riflesso, il diritto dei consumatori a vedere garantito un livello
accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

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La Tabella Unica Nazionale stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di
invalidità (danno biologico), compreso tra dieci e cento punti, ed è integrata da tre ulteriori tabelle sul
risarcimento del danno morale. E’ stata elaborata tenendo conto di tre specifici aspetti, che concorrono a
stabilire il valore pecuniario del risarcimento al danneggiato: danno biologico permanente, ovvero lesione
permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del
soggetto leso, danno morale (sofferenza psicologica interiore) e danno biologico temporaneo (inabilità
temporanea). In particolare contiene i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale. Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro.

Tale importo è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30% e il 60% del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo.

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