Decreto capitali ed investitori previdenziali

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo la Legge che introduce nel nostro ordinamento il decreto capitali che intende stimolare la crescita del mercato finanziario  italiano favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari. Così come viene sottolineato Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate .  Nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l’anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni che trovano riferimento anche agli investitori previdenziali, vale a dire fondi pensione e Casse dei liberi professionisti.

Va evidenziato in primo luogo, in termini di governance, come sono prorogate al 31 dicembre 2024 le misure previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte con riferimento all’emergenza Covid-19 dal decreto-legge n. 18 del 2020, in particolare per quanto attiene l’uso di mezzi telematici.

Si modifica poi il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati, così come già avviene per i fondi pensione, la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento. Va ricordato come le controparti qualificate rappresentano clienti con i quali l’intermediario che presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, e/o negoziazione per conto proprio, e/o ricezione e trasmissione di ordini, può determinare o concludere operazioni senza essere tenuto  salvo un diverso accordo con il cliente,- all’osservanza degli obblighi di cui alla direttiva MiFID II (Markets in financial instruments directive (2004/39/EC)).

Si delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti nell’ambito di una complessiva razionalizzazione coordinando la disciplina anche con quella della previdenza complementare.

Si introducono poi modifiche alla disciplina avente ad oggetto l’insegnamento dell’educazione civica, al fine di inserire il riferimento all’insegnamento dell’educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale