Estese le detrazioni per i pensionati residenti all’estero

di Walter Quattrocchi -
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Potrà beneficiarne anche chi vive in un paese extra Ue

Le detrazioni per carichi di famiglia sono estese a tutti i pensionati residenti all’estero e non solo ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea, dopo le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

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Per potere beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, in ogni caso, il pensionato deve essere residente in un paese che assicuri un adeguato scambio di informazioni e certificare di aver prodotto almeno il 75% del proprio reddito in Italia.

A tal proposito l’Inps informa che, a partire dall’assegno di luglio 2016, saranno sospese le detrazioni per carichi di famiglia attualmente presenti sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione telematica per attestare i requisiti che danno diritto alle detrazioni.

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Una volta ricevuta la dichiarazione telematica di attestazione delle condizioni di spettanza per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, l’Istituto riapplicherà le detrazioni sull’assegno e corrisponderà gli arretrati a conguaglio sulla prima rata utile.
L’Inps ricorda infatti di avere messo già dal 2015 a disposizione dei pensionati residenti all’estero un servizio on line (accessibile tramite codice Pin o attraverso i patronati) che consente la registrazione dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.

Il pensionato residente all’estero nell’attestazione telematica di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia deve dichiarare:
•Stato di residenza fiscale;
•di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
•di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
•dati anagrafici e grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’articolo 12 del Tuir, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
•che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro.