Credito, giustizia in tempi brevi con la conciliazione

Rosaria Barrile -
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Dal 1 luglio i risparmiatori possono utilizzare in caso di controversie un nuovo strumento di risoluzione completamente gratuito. A promuoverlo sono Assofin, l’associazione che rappresenta le società attive nel settore, e alcune tra le più grandi associazioni dei consumatori

Nonostante si tratti del finanziamento più semplice da utilizzare, la cessione del quinto continua ad essere anche quello più controverso tanto da sollevare il maggior numero di contestazioni da parte dei risparmiatori.

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Nel 2016 è stato oggetto di ben 15.297 ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario, pari a circa il 70% di tutti i contenziosi (nel 2015 era il 54%). A fornire il dato è Bankitalia, che nella sua ultima relazione annuale ha sottolineato come le modalità di erogazione della cessione del quinto (che rappresenta circa il 16% del mercato del credito al consumo) siano spesso caratterizzate da una scarsa trasparenza delle condizioni contrattuali.

Grazie a una nuova iniziativa, tuttavia, che per una volta mette d’accordo banche, società di credito al consumo e associazioni dei consumatori, i tempi tecnici per arrivare a una soluzione di queste controversie potrebbe accorciarsi drasticamente.

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Dal primo di luglio è finalmente operativo lo strumento della conciliazione paritetica anche nel settore del credito al consumo e immobiliare. A promuoverlo sono Assofin, l’associazione che rappresenta le società attive nel settore, e le associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei

Consumatori e degli Utenti (Cncu) tra cui Adiconsum, Codacons, Federconsumatori, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino. Per ora il numero di banche e società di credito al consumo che hanno accettato di utilizzare questo strumento è contenuto ma l’elenco è destinato ad allungarsi anche in virtù dell’azione di promozione fra i suoi associati da parte di Assofin.

L’iniziativa, è bene ricordarlo, non è una novità in senso stretto dal momento che era già stata prevista dalla Direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie: entrata in vigore in Italia con il decreto legislativo n.130 del 6 agosto 2015, la normativa ha ribadito come ciascuno Stato all’interno della Ue debba adottare procedure extraprocessuali di ricorso facilmente accessibili ai consumatori. Detto in altri termini, il risparmiatore non solo deve poter ricorrere al giudice ordinario ma deve anche poter contare su percorsi alternativi, dall’iter più veloce e meno costoso.

La conciliazione, infatti, non solo si svolge interamente al di fuori delle aule del Tribunale ma è completamente gratuita per il risparmiatore.

Si può far ricorso a questa procedura in caso di controversie relative a prestiti personali, prestiti finalizzati (per acquisto auto, elettrodomestici, etc.), carte di credito finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, ma può essere attivata soltanto dopo aver già inoltrato un reclamo presso la banca o la società di credito al consumo.

Per il risparmiatore il vantaggio è quello di avere la certezza circa i tempi di attesa: la risoluzione del problema dei risparmiatori deve essere formulata entro e non oltre i 90 giorni dalla Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’Associazione dei Consumatori che fa le veci del cliente e un rappresentante dell’intermediario bancario/finanziario coinvolto.

Per poter accedere alla conciliazione basta inviare un apposito modulo disponibile gratuitamente sia sul sito, sia presso le filiali fisiche, della banca, della finanziaria o di una delle associazioni dei consumatori che hanno firmato il protocollo.

Il risparmiatore mantiene tuttavia sempre il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla procedura: l’accordo raggiunto dalla commissione viene sottoposto al cliente che è libero di accettare la soluzione proposta o di rifiutarla. In caso di rifiuto è possibile tornare alle “vie tradizionali” e quindi rivolgersi al giudice o all’Arbitro Bancario Finanziario.