Gli indirizzi per i fondi pensione in caso di posizioni nulle o incapienti

Roberto Carli -
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Una recente risposta a quesito da parte della Covip fa luce sul comportamento che le forme pensionistiche complementari devono assumere al ricorrere di una fattispecie in crescendo nel nostro sistema previdenziale rappresentata da posizioni nulle o incapienti.

La motivazione risiede sia nella necessità di sospendere la contribuzione dettata da difficoltà finanziarie per effetto della prolungata crisi economica che da una non consapevolezza della funzione dello strumento previdenziale in fase di sottoscrizione con conseguente “abbandono” successivo della posizione. Ulteriore causa è quella, rilevata ora statisticamente anche dalla Autorità di Vigilanza, di posizioni multiple.

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La società istitutrice dei fondi pensione aperti che ha interpellato l’Autorità di Vigilanza prospettava alcune soluzioni operative tese ad eliminare o, quantomeno ridurre, il fenomeno delle posizioni nulle o pressoché nulle. In particolare, nella nota di richiesta si rappresentava l’intenzione di inserire nell’ambito del modulo di adesione un’apposita previsione in base alla quale il contratto si intende risolto laddove l’iscritto non provveda ad effettuare almeno un versamento entro sei mesi dalla sottoscrizione del modulo di adesione o qualora, successivamente al primo versamento, il valore della posizione individuale finisca con il divenire inferiore all’importo annuale delle spese di gestione a seguito della successiva interruzione dei contributi dovuti (“incapiente”).

Nel primo caso si ipotizzava di non inviare alcuna comunicazione all’iscritto, mentre nel secondo caso sarebbe stato previsto l’invio di un’apposita informativa. Veniva ancora rappresentata la volontà di estendere tali soluzioni operative anche alle posizioni nulle o pressoché nulle di coloro che risultano già iscritti alla forma pensionistica in oggetto, prevedendo di inviare agli stessi un’apposita comunicazione nella quale sarebbe stato esplicitato che, qualora l’aderente non provvederà a effettuare un versamento entro 30 giorni, “il contratto si intenderà risolto di diritto senza alcun obbligo di restituzione”.

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Quali sono le indicazioni della Commissione ? Per quel che riguarda i futuri iscritti non vengono ravvisate particolari criticità alla introduzione di una clausola risolutiva espressa all’interno del modulo di adesione che sia funzionale a chiarire a fronte di quali inadempienze può intervenire la risoluzione del rapporto, ben potendo tali inadempienze consistere nel mancato versamento della prima contribuzione, ovvero nel successivo integrale azzeramento della posizione individuale che sia da ricondurre all’applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa e all’interruzione del flusso contributivo.

Per quel che riguarda la tempistica l’opinione espressa è che si ritiene adeguata la previsione che il contratto si risolva qualora la prima contribuzione non intervenga entro il termine dei sei mesi dalla sottoscrizione.

Decorso tale termine, infatti, prosegue l’Autorità di Vigilanza, si può ragionevolmente ritenere che l’iscritto non sia più interessato alla costruzione del proprio piano previdenziale non avendo dato avvio al suo finanziamento.

Si rimarca ancora la valenza di una adeguata consapevolezza non solo in fase di adesione ma anche di partecipazione per cui si condivide la scelta di introdurre tale previsione nel Modulo di adesione reputandosi tuttavia opportuno che la stessa venga anche riportata nel Regolamento della forma pensionistica e all’interno della Nota informativa, nella Sezione Informazioni chiave per l’aderente.

In ogni modo la Commissione di Vigilanza evidenzia come la risoluzione non potrà mai operare in via automatica essendo sempre necessario che il soggetto nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunichi al soggetto inadempiente l’intenzione di avvalersene. Viene ancora ritenuta percorribile l’ipotesi di risolvere anche le adesioni di coloro che hanno già aderito alla forma pensionistica,

in un periodo antecedente all’introduzione nella documentazione contrattuale della predetta clausola risolutiva, laddove si sia in presenza di posizioni nulle. In tali casi risulterà necessario trasmettere preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, che consenta ai medesimi di evitare la risoluzione del contratto qualora effettuino un versamento entro un termine predefinito, termine che tuttavia si ritiene preferibile fissare in non meno di 60 giorni.

La Covip reputa peraltro opportuno che la diffida non intervenga prima del decorso di un congruo periodo di almeno sei mesi a far tempo dalla data di iscrizione, nel caso di posizioni nulle “ab origine”, ovvero dal momento in cui si è verificato l’azzeramento della posizione, nel caso di posizioni per le quali si sia interrotto il flusso contributivo e siano diventate completamente prive di consistenza in conseguenza dell’applicazione delle spese di gestione amministrativa.

Solo decorso tale termine la società potrà contattare l’iscritto interessato attraverso la suddetta comunicazione e, qualora lo stesso non provveda al versamento contributivo entro il termine fissato, procedere alla risoluzione del contratto. Non viene poi ritenuta percorribile al momento l’ ipotesi di procedere alla risoluzione anche dei contratti inerenti alle posizioni incapienti, “senza alcun obbligo di restituzione” delle somme residue.