Finita la sperimentazione della Qu.I.R. Per la scelta del tfr si torna al “tradizionale”

Roberto Carli -
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Alla fine del mese di giugno si è concluso il periodo sperimentale previsto per l’opzione per l’accredito delle quote di TFR in busta paga (cosiddetta Quota integrativa della retribuzione o Qu.I.R.), concessa dalla Legge di Stabilità 2015.

L’Inps ha appena pubblicato il Messaggio 2791 con cui fa presente che, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Non si dispone ancora di informazioni di dettaglio sull’esito della sperimentazione ma le prime stime evidenziavano un esito davvero minimale soprattutto per i profili fiscali penalizzanti.

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La Qu.I.R. era infatti tassata ad aliquota ordinaria con le relative addizionali comunali e regionali, meno favorevole rispetto all’imposta sostitutiva che grava sulle prestazioni erogate dalle forme complementari, nonché rispetto alla tassazione separata sul TFR erogato dall’azienda di appartenenza in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si torna allora allo schema classico di possibili utilizzi del tfr maturando per i lavoratori dipendenti del settore privato. Attingendo alla Relazione annuale della Covip le scelte eligibili sono essenzialmente tre:

  1. far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità tacita: se entro sei mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta con riguardo al proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in mancanza di questa, a FONDINPS;
  2. far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita: il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata investendo, oltre al TFR maturando, anche una quota di contribuzione aggiuntiva (propria ed eventualmente del datore di lavoro) che sarà interamente deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro;
  3. mantenere il regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c. con modalità esplicita: accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria presso l’Inps

La Relazione annuale della Covip evidenzia come nel 2017 il flusso complessivo di TFR generato nel sistema produttivo può essere stimato in circa 25,6 miliardi di euro; di questi, 14 miliardi sono rimasti accantonati presso le aziende, 5,8 miliardi versati alle forme di previdenza complementare e 5,7 miliardi destinati al Fondo di Tesoreria.

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Dall’avvio della riforma, la ripartizione delle quote di TFR generate nel sistema produttivo fra i diversi utilizzi è rimasta pressoché costante: circa il 55 per cento dei flussi resta accantonato in azienda, un quinto del TFR viene annualmente versato ai fondi di previdenza complementare e il residuo viene indirizzato al Fondo di Tesoreria