Unione Europea. Le relazioni bilaterali: come siamo messi con la Svizzera?

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Dialoghi normativi UE sulla regolamentazione dei servizi finanziari — 

“I colloqui esplorativi tra la Svizzera e l’Unione europea stanno “avanzando” ma non hanno ancora raggiunto il punto in cui possono essere utilizzati per negoziati veri e propri” ha dichiarato giovedì il segretario di Stato svizzero Livia Leu dopo un nono round di colloqui a Bruxelles.

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La Svizzera non è membro dell’UE e non desidera diventarlo. Da una ventina d’anni, regola le relazioni con l’UE tramite accordi bilaterali, una strada che probabilmente vuole continuare a percorrere.

Livia Leu, il principale negoziatore della Svizzera con l’UE, ha incontrato Juraj Nociar, capo di gabinetto del vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, e Stefano Sannino, segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna. Sefcovic è il commissario incaricato delle relazioni Svizzera-UE. Il tema era un “accordo quadro”.

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I colloqui hanno avuto luogo dopo che il mese scorso il governo svizzero aveva chiesto un mandato per i negoziati con l’UE entro la fine di giugno. “Questo incontro è stato un’espressione di questa dinamica” ha detto Leu. I parametri chiave formulerebbero gli obiettivi da raggiungere e gli elementi sostanziali più importanti che un futuro mandato dovrebbe contenere. Verrebbero presi in considerazione anche gli aspetti di politica interna ed estera. Leu ha aggiunto di averlo ora spiegato ai suoi partner negoziali dell’UE.

Come ci ha ricordato recentemente Larissa Rhyn, corrispondente parlamentare per la SRF. swissinfo.ch, nel maggio del 2021, il Governo svizzero aveva interrotto in pratica i negoziati con l’UE sull’accordo istituzionale quadro, una mossa che la parte europea ha faticato a comprendere. L’Unione non intende concludere nuovi accordi fintanto che non saranno risolte le questioni istituzionali. Ha anche stralciato la Svizzera dalla lista di Stati associati al programma di ricerca Orizzonte Europa. “L’UE dispone così di uno strumento di pressione per spingere a nuovi negoziati”, spiega Larissa Rhyn. “I colloqui esplorativi hanno mostrato che l’UE sarebbe di principio favorevole a chiarire le questioni istituzionali all’interno di determinati accordi. Ciò permetterebbe alla Svizzera di prevedere delle eccezioni. Malgrado questo, la Confederazione non è ancora pronta a intavolare dei negoziati con l’UE e intende continuare a esplorare”.

“Per la Svizzera, gli scogli principali sono due”, aggiunge Rhyn, “l’immigrazione e la protezione dei salari. I salari sono più alti in Svizzera rispetto ai Paesi dell’UE e la Confederazione, di conseguenza, vuole mantenere le misure di protezione attuali”.

Secondo Rhyn, l’UE non può dimostrarsi troppo generosa nelle concessioni alla Svizzera, poiché i Paesi più ricchi membri dell’Unione vorrebbero a loro volta chiudere maggiormente il loro mercato del lavoro o impedire all’immigrazione di accedere al loro sistema sociale. “In Svizzera, si ha la sensazione che alcuni partiti preferiscano ritardare ancora un po’ le cose. In ottobre 2023 si terranno le elezioni federali e il tema europeo è delicato per molte persone”.

UE e regolamentazione finanziaria

L’UE tiene colloqui regolari sulla regolamentazione finanziaria con i suoi principali partner economici. Anche la convergenza con le norme dell’UE in materia di servizi finanziari e movimenti di capitali fa parte dei negoziati di adesione con i Paesi candidati all’adesione all’UE.
La Commissione europea e i governi dell’UE tengono colloqui regolari sulla regolamentazione finanziaria con gli Stati Uniti e altri partner internazionali.

Gli obiettivi di questi colloqui sono

  • monitoraggio dell’evoluzione normativa
  • identificare i potenziali effetti di ricaduta della legislazione nelle reciproche giurisdizioni
  • convergere verso standard internazionali, tenendo conto delle specificità dei diversi quadri normativi e giuridici
  • esplorare le possibilità di riconoscimento reciproco delle norme
  • coordinare l’attuazione della tabella di marcia del G20

Dialoghi bilaterali sui movimenti di capitali

Nelle sue relazioni bilaterali, l’UE utilizza i dialoghi sugli investimenti e gli accordi commerciali per promuovere gli investimenti aperti e la libera circolazione dei capitali. I dialoghi sugli investimenti consentono a entrambe le parti di sollevare dubbi sulle condizioni di investimento nell’altro Paese e cercare soluzioni per promuovere flussi di investimento reciprocamente vantaggiosi.

L’UE ha inoltre negoziato e continua a negoziare diversi accordi commerciali bilaterali. Questi accordi di solito riguardano movimenti di capitali e pagamenti, con disposizioni che in linea di massima garantiscano che

  • le operazioni di pagamento rimangano illimitate
  • le transazioni relative agli investimenti diretti rimangano illimitate
  • misure temporanee di salvaguardia siano previste solo in caso di gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria e del cambio

Maggiori informazioni sul sito dedicato della Commissione Europea.

Negoziati con i Paesi candidati all’adesione all’UE

I Paesi che desiderano aderire all’UE devono dimostrare di essere in grado di rispettare tutti gli standard e le norme dell’UE. Durante i negoziati per l’adesione di un Paese all’UE, la Commissione europea analizza in dettaglio ogni area politica per determinare in che misura il Paese è preparato ad attuare il corpus del diritto dell’UE. Questa analisi riguarda sia i servizi finanziari sia la libera circolazione dei capitali.

I Paesi candidati devono adeguarsi alle norme del diritto dell’UE per i servizi finanziari. Comprende norme per l’autorizzazione, il funzionamento e la vigilanza degli istituti finanziari nel settore bancario, assicurativo, pensionistico aziendale, dei servizi di investimento e dei mercati mobiliari
per quanto riguarda i movimenti di capitali. I Paesi candidati devono adattare le proprie leggi e istituzioni per garantire la libertà di tutte le categorie di operazioni di capitale, come elencato nell’allegato I della direttiva 88/361/EECEN. Le norme dell’UE in materia di movimenti di capitali si basano sul trattato sul funzionamento dell’UE, in particolare sugli articoli da 63 a 66, e sono direttamente applicabili.