Sul conferimento al fondo pensione del premio di risultato si paga il 10% di contributo di solidarietà

-
- Advertising -

Nella ipotesi in cui un lavoratore dipendente decida di versare il premio di risultato al proprio fondo pensione sulla base di una previsione inserita nel piano di welfare aziendale previsto dalla contrattazione collettiva il datore di lavoro dovrà versare il 10 per cento all’Inps quale contributo di solidarietà. Si applica cioè la stessa normativa prevista per il contributo alla previdenza complementare collettiva che compete al datore di lavoro in caso di adesione da parte del dipendente. Lo chiarisce l’ Inps con una recente Circolare del 31 maggio.

Va sottolineato come i fondi pensione rappresentano una espressione di flexible benefit molto presente nei piani di welfare aziendale cui il legislatore attribuisce particolare valenza nell’ottica di rafforzamento e incremento della produttività del sistema economico nazionale cercando di implementare forme di organizzazione flessibili e indirizzate al raggiungimento dell’incremento della competitività.

- Advertising -

In questa prospettiva nella specificità dei fondi pensione si riconosce un trattamento tributario di particolare favore. In primo luogo i contributi alle forme pensionistiche complementari che derivino dal versamento del premio di risultato, anche se versati in eccedenza rispetto ai canonici limiti di deducibilità dal reddito da lavoro dipendente sono comunque conferiti in esenzione fiscale. Si può cioè superare il limite di deducibilità fiscale annuo di 5164,57 euro.
Talili contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali. Non si sarà quindi tassati per tale quota neanche al momento del pensionamento.

Perché questo accada occorre però che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente comunichi quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

- Advertising -