Consulente tecnico d’ufficio. I requisiti per l’iscrizione all’albo
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è la figura professionale, prevista dall’ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. Ai CTU e ai periti spetta un compenso. La liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni tribunale.
Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale, iscritti all’albo. L’albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione all’albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio dell’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l’iscrizione.
I requisiti per l’iscrizione all’albo. DECRETO 4 agosto 2023, n. 109
E’ stato pubblicato il regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale. Qui il link alla Gazzetta Ufficiale.
Di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo
dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. L’attività professionale deve essere stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, oppure in presenza di questi requisiti:
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari;
- possesso di adeguato curriculum scientifico (docenza, ricerca, riviste scientifiche, ecc.);
- certificazione Uni relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche e anche gli albi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche; a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche.
I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli
albi dei tribunali del distretto.