Quota 100, quota 102, pensione flessibile e cumulo con redditi da lavoro

-

L’ Inps ha pubblicato una specifica informativa con cui ribadisce come la normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro. In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili (cd. quota 103) è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

E’ opportuno ricordare come quota 100 è un canale di pensionamento istituito nel 2019 per il biennio fino al 2021 per chi avesse maturato i requisiti richiesti pari a 62 anni di età e 38 di contributi con una finestra di 4 mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e 7 mesi per i dipendenti pubblici. Con la Legge di Bilancio 2022 è stata sostituita per il 2022 da quota 102 per cui si richiedevano 64 anni di età e 38 di contributi.

Successivamente la Legge di bilancio 2023 ha introdotto per il 2023 quota 103, definita “pensione anticipata flessibile” per cui si richiede il raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La Legge di Bilancio 2024 estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi)

Per il pensionamento con il sistema delle quote si prevede l’incumulabilità del trattamento previdenziale con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’INPS precisa come provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. L’INPS, attraverso precedenti circolari ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.