Carta revolving clonata: ne risponde la banca

di Rosaria Barrile -
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Lo afferma una nuova sentenza del Tribunale di Lecce: Per essere iscritti nel registro dei cattivi pagatori, inoltre, non basta il ritardo di una rata

Se la carta di credito viene clonata è sempre la banca a doverne rispondere, tranne nel caso in cui riesca a dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per prevenire tale eventualità. Se si tratta inoltre di una carta di credito revolving, ovvero quella carta che prevede anche la rateizzazione del pagamento degli acquisti a seguito della concessione di un finanziamento, la banca non può segnalare nel registro dei cattivi pagatori il nominativo del correntista a seguito di un solo ritardo.

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Questi due principi sono stati sanciti per la prima volta non da un giudice di pace, come è già avvenuto, ma da una sentenza (la numero 1302) emessa dal Tribunale di Lecce l’11 marzo scorso.

Nel caso in questione, un impiegato della provincia di Salerno, possessore di una carta “revolving”, a giugno del 2010 si accorge di un ammanco sul proprio conto corrente di 1.570 euro.

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La somma era stata sottratta tramite sei prelievi di denaro contante effettuati in diverse città di Italia, tra cui Siena, Firenze e Modena. Peccato però che lui non si fosse mai spostato dalla provincia di Lecce. Una volta scoperto l’ammanco, ha chiesto subito il blocco della carta, ha disconosciuto le operazioni e ha sporto denuncia contro ignoti, così come viene suggerito di fare in questi casi dalle stesse banche e dalle società che emettono le carte di pagamento.

Da quel momento, però, la sua banca, anziché rimborsargli l’importo rubato da ignoti, gli chiede la restituzione di quella somma. A quel punto, nonostante diverse diffide da parte del correntista, la banca segnala il nominativo del cliente nella categoria dei cattivi pagatori presso i Sistemi di informazioni creditizie (a cui le banche accedono per valutare se concedere o meno un prestito). E in seguito all’iscrizione, al correntista viene impedito di accedere ad ogni forma di finanziamento.

Secondo il Tribunale, la condotta della banca è del tutto illegittima.

Come riportato nella sentenza, la banca ha “escluso, perentoriamente ed immotivatamente la possibile clonazione della carta di credito, forse dimenticando che la clonazione è un fenomeno diffuso e praticamente inarrestabile”. Inoltre, secondo il magistrato, è da ritenere illegittima anche la segnalazione del cliente come “cattivo pagatore”. Al cliente, quindi, oltre al rimborso di tutte le spese e competenze legali, è stato riconosciuto un risarcimento danni di 3mila euro, sia per il discredito subito alla sua onorabilità sia perché a seguito della segnalazione come cattivo pagatore di fatto gli è stato impedito di avere accesso ad altre forme di finanziamento.

Tale segnalazione secondo il giudice non può scaturire da un unico e isolato ritardo nel pagamento del debito; anzi, deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale “deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza”.