Trattamento di fine servizio: le regole per la cessione

di Walter Quattrocchi -
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Il calcolo dell’importo può essere richesto solo per via telematica

Gli impiegati statali possono richiedere la quantificazione del trattamento di fine servizio (Tfs) solo ed esclusivamente per via telematica.
Lo rende noto l’Inps in un messaggio che illustra le nuove istruzioni riguardanti la possibilità per il lavoratore del pubblico impiego di cedere in tutto o in parte la buonuscita spettante nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la sua erogazione.
Alla cessione del Tfs del pubblico dipendente, assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre del 2000
(dal 1 gennaio del 2001 sostituito dal trattamento di fine rapporto-Tfr, ad eccezione del personale non contrattualizzato come militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati e avvocati dello Stato), si ricorre generalmente per ripagare un prestito o un mutuo concesso al lavoratore da un intermediario finanziario.

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Per effettuare la cessione del Tfs è necessario farsi rilasciare dall’Inps la quantificazione dell’importo cedibile, che certifica la somma al netto di eventuali debiti fiscali nei confronti dell’Istituto o di altre amministrazioni dello Stato, per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione da parte di Equitalia.

Questa richiesta di quantificazione del Tfs ora potrà essere inoltrata all’Inps solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il portale dell’Istituto (tramite l’accesso con codice Pin), telefonando al Contact center o rivolgendosi ad un Patronato.

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Inoltre è possibile notificare all’Istituto il contratto di cessione anche tramite la posta elettronica certificata della sede competente per territorio.

Con l’invio on line della richiesta di quantificazione viene meno anche l’obbligo di autentificazione della sottoscrizione del contratto di cessione.