Premi di produttività e previdenza complementare

Roberto Carli -
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La Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 con fornisce ulteriori chiarimenti su premio di produttività e welfare aziendale.

Tra i diversi profili presi in esame vi è anche quello legato alla conversione del premio in contribuzione alle forme pensionistiche complementari alla luce di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

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Andando ad un maggior livello di approfondimento si dispone che tale forma di contribuzione consente da un punto di vista fiscale di superare il limite annuo di deducibilità dei 5164,57 euro. (la Circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda come tale limite è incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione).

I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 (va ricordato come il premio massimo di risultato in esenzione massima è pari 3000 euro) potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57 (incrementato come sopra detto per i lavoratori di prima occupazione).

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Quale ulteriore misura di favore, è previsto poi che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

La legge di Bilancio 2017, disponendo infatti una deroga all’art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 252 del 2005, che prevede l’imponibilità di tali prestazioni per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi non dedotti, prevede, infatti, che i contributi in esame siano comunque dedotti dalla base imponibile. Ne consegue che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

Considerata la ratio della disposizione, la Amministrazione finanziaria è dell’avviso che l’equiparazione dei contributi sostitutivi del premio di risultato a quelli non dedotti dal reddito, operi non solo in caso di erogazione della prestazione pensionistica ma anche nell’ipotesi di erogazione di anticipazioni o di riscatto della prestazione stessa, dovendo intendersi che il riferimento all’art. 11, comma 19 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (disciplinante il regime della prestazione), operato dalla lett. c) del comma 160, preveda un criterio generale di determinazione della base imponibile della erogazione generata dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato.