Bonus casa e detrazioni fiscali: ristrutturare casa si può e all’insegna dell’abbattimento delle barriere architettoniche

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Il Bonus Casa, che inizialmente sarebbe dovuto terminare lo scorso dicembre, è stato ufficialmente prorogato fino ad almeno il 31 dicembre 2019 grazie alla Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018), garantendo quindi sconti fiscali dal 50% al 60% su un tetto massimo di spesa di 96.000 euro (per ogni unità abitativa) a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un immobile, ristrutturarlo o migliorarlo in fatto di prestazioni energetiche.

Nel caso in cui il Governo non dovesse intervenire con un’ulteriore proroga, la detrazione fiscale tornerà dal 1° gennaio 2020 alla precedente modalità di erogazione con una detrazione pari al 36% su un tetto massimo di spesa di 48.000 euro (per ogni unità abitativa).

Ora ristrutturare casa è più semplice e più conveniente. Infatti il Bonus Ristrutturazioni 2019 include una gamma di lavori molto ampia, che siano essi finalizzati a migliorare l’aspetto estetico della propria abitazione ma anche, e soprattutto, per abbattere, per esempio abbattere le barriere installando un montascale o un ascensore, tutte quelle barriere architettoniche che possono rendere la casa non adatta o non sufficientemente sicura per coloro che hanno problemi motori o handicap fisici.

La guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a marzo 2019, include tra gli interventi di ristrutturazione che possono beneficiare di una detrazione Irpef:

  • Gli interventi descritti all’art. 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) quali: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono essere effettuati su qualunque immobile residenziale. Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, possono essere ammessi al beneficio fiscale sono se sono lavori condominiali o se fanno parte di un intervento di ristrutturazione più ampio;
  • Interventi per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a causa di eventi calamitosi, ma solo nel caso in sui sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;
  • Lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, o (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) per la realizzazione di strumenti che siano in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità motorie gravi. A beneficiare della detrazione sono quindi le spese sostenute per effettuare dei lavori sull’immobile e non quelle relative all’acquisto di strumenti quali per esempio telefoni a viva voce, schermi touch-screen o computer;
  • Interventi utili a prevenire il rischio di subire atti illeciti come furto, aggressione o sequestro di persona da parte di terzi. Tali interventi includono per esempio cancelli, porte blindate, videocamere, casseforti a muro, vetri antisfondamento, apparecchi rilevatori di presenza, ecc.;
  • Interventi per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • Interventi per il conseguimento di risparmi energetici, come l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche;
  • Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici tra cui l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano.

Per ottenere la detrazione fiscale occorre inserire nella dichiarazione dei redditi i dati catastali indentificativi nell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Deve essere poi inviata all’Azienda Sanitaria Locale tramite raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione una comunicazione contenente le generalità del committente dei lavori e la loro ubicazione, la tipologia degli interventi da realizzare, i dati identificativi dell’impresa che effettuerà i lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte di quest’ultima, e la data di inizio dei lavori di recupero. A beneficiare della detrazione Irpef sono tutti i contribuenti soggetti a pagamento di imposte sui redditi (proprietari dell’immobile, titolari di diritti di godimento, o coloro che sosterranno le spese dei lavori) e nel caso di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche tutte le persone portatrici di handicap o coloro che le hanno fiscalmente a carico.

Tale detrazione, ripartita in dieci rate annuali di pari importo, può essere ottenuta solo se i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario o postale da cui devono figurare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e quello del beneficiario del pagamento (o la sua partita Iva).

Nel caso di lavori condominiali, sui bonifici bancari deve essere riportato il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di chi effettua il pagamento; mentre in situazioni in cui siano più soggetti a sostenere la spesa, i bonifici devono riportare i codici fiscali di tutte le persone interessate ad ottenere la detrazione.

La guida dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica che nel caso in cui l’immobile su cui è stato effettuato il lavoro di recupero edilizio venisse venduto prima che sia trascorso il periodo per fruire dell’agevolazione fiscale, salvo diverso accordo delle parti, il diritto alla detrazione viene trasferito al nuovo proprietario. Il venditore dell’immobile ha quindi la possibilità di scegliere se continuare ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o di trasferire tale diritto all’acquirente.