Tregua fiscale 2023: tutte le principali scadenze e ciò che c’è da sapere

Carolina Casolo -

— di Carolina Casolo 

La Legge di bilancio 2023 porta in essere un calendario fitto in materia di tregua fiscale, partendo dalla definizione delle irregolarità formali, passando per lo stralcio dei carichi fino a 1000 euro e arrivando alla rottamazione Quater.

La tregua fiscale 2023

La tregua fiscale 2023 infatti era stata annunciata dalla Premier Giorgia Meloni durante le sue dichiarazioni programmatiche, la quale già nel novembre 2022, durante l’approvazione del DDL bilancio, aveva avuto modo di parlare della volontà di mettere in atto quella che ha definito come
una “rivoluzione copernicana” al fine di migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
Di seguito in dettaglio si trattano le principali scadenze per i prossimi mesi.

La definizione delle irregolarità formali

Sarà possibile regolarizzare, tramite versamento di una somma pari a 200 euro o in alternativa in due rate da 100 euro ciascuna, irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022.
Il versamento pertiene ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e va effettuato entro il 31 ottobre 2023 in caso di pagamento tramite un’unica soluzione, mentre se si preferisce rateizzare il pagamento la scadenza per la seconda rata è fissata al 31 marzo 2024.
Potranno avvalersi della misura tutti i contribuenti a prescindere dall’attività che svolgono, dal regime contabile e dalla natura giuridica.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Quest’ultima è consentita in adesione o acquiescenza nei riguardi degli atti del procedimento di accertamento in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente beneficerà dunque di una riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo previsto per legge in caso di accertamenti con adesione. In caso degli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero si ha invece diritto alla riduzione a 1/18 dell’importo irrogato.
Per quanto riguarda gli atti del procedimento di adesione, la definizione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi. In merito invece agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, il pagamento dell’intero
importo o della prima rata andrà effettuato entro il termine di presentazione del ricorso.

La definizione agevolata si estende anche agli atti di recupero, mentre il governo ha scelto di escludere tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. Poco si è detto però della riduzione automatica al 3%, le maggiori informazioni sono state fornite
infatti in dettaglio in ambito di rottamazione. Per quanto riguarda infatti gli atti del procedimento di accertamento, sarà possibile aderire attraverso rateizzazione alla riduzione di sanzioni, interessi di mora ecc., nella misura dal 10% al 3%, per richieste e domande avanzate entro il 31 gennaio 2023.
Dal 1 gennaio 2023 però la riduzione è invece automatica da parte di Agenzia delle Entrate con addizione del solo 3%, non più quindi fino a un massimo del 10%.

Definizione agevolata delle liti pendenti

La tregua fiscale 2023 permette una definizione agevolata delle liti pendenti di cui è parte l’Agenzia delle entrate. Le condizioni da rispettare in questo caso riguardano l’invio della domanda che va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente. Nella medesima data di invio della domanda si dovrà poi procedere al versamento tramite unica soluzione o al pagamento della prima rata (fino ad un massimo di 20 a trimestre) di un importo uguale al valore della controversia, il quale si costituisce tramite l’impatto del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Stralcio dei debiti fino a mille euro

Le disposizioni nel merito dello stralcio dei debiti fino a 1000 euro sono recentemente state modificate tramite la legge (14/2023) di conversione del decreto Milleproroghe. È comunque previsto un annullamento automatico senza che ci sia necessità di richiesta da parte del contribuente
dei singoli debiti, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un importo massimo pari a Euro 1000.
Il termine per quanto riguarda la possibile delibera della non applicazione dello “Stralcio” parziale da parte di enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali è stato differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2023. È stata quindi introdotta, sempre tramite decreto Milleproroghe, la possibilità di deliberare entro il 31 marzo 2023 lo “Stralcio” integrale da parte di enti non statali.

Certo, anche in questo caso regna un po’ di confusione. Per quanto riguarda ad esempio le amministrazioni statali, molti fra i più importanti comuni d’Italia hanno deciso di non aderire e di conseguenza stralceranno sanzioni, interessi di mora ecc., ma non il tributo in sé.
Altri enti invece hanno aderito, scoprire chi però spetterà al contribuente che dovrà personalmente occuparsi di scaricare il prospetto informativo dalla propria area personale del portale di Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate Riscossione, dove sono presenti le cartelle che rientrano nei criteri della definizione agevolata già epurati dei 1000 Euro dello stralcio, e verificare quindi che l’ente emissivo abbia aderito o meno. Questo si applica anche alle cartelle di Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Anche in questo caso dunque si tratta di fumo negli occhi per il contribuente, l’operazione era infatti già stata proposta attraverso la rottamazione Ter e gran parte delle cartelle di quel periodo sono perciò già state stralciate.

Rottamazione Quater

Infine concludiamo con la rottamazione Quater. La nuova definizione agevolata si riferisce ai debiti contenuti nei carichi affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente ha dunque la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza dover però
corrispondere ciò che è a titolo di “interessi e sanzioni, interessi di mora” nonché il cd. aggio”.
Andranno quindi considerate solo le somme a titolo di capitale, le spese per procedure esecutive o i diritti di notifica. Per il contribuente sarà possibile aderire alla definizione agevolata entro il 30 Aprile 2023, presentando la dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda il pagamento degli importi questi potranno essere pagati in un’unica soluzione o rateizzati fino ad un numero massimo di 18 rate da pagarsi entro cinque anni.

Conclusioni

Se è ad una “rivoluzione copernicana” che si puntava, per citare le parole della stessa premier Giorgia Meloni, siamo ben lontani dall’averla raggiunta. Si prenda ad esempio la rottamazione Quater, proposta come un naturale seguito della rottamazione Ter, ma che nella sostanza sembra
mancare largamente di senso.
Le note negative della definizione agevolata sono molte, in primis è evidente come la manovra non sorrida a tutti i contribuenti, ma riescano a trarne giovamento forse solo coloro che hanno debiti minori. Infatti, chi ha contratto debiti importanti molto difficilmente “potrà permettersi” di aderire alla rottamazione Quater, non fosse altro che per una questione di convenienza che poi riguarda soprattutto la modalità di pagamento.
Quest’ultima infatti può avvenire tramite una rateizzazione massima spalmata nell’arco di cinque anni. Attenzione però, le prime due scadenze, rispettivamente in data 31 marzo e 30 luglio 2023, rappresentano ognuna il 10% dell’importo complessivo del debito, con il residuo che sarà quindi diviso nelle 16 rate restanti.
Risulta chiaro come il contribuente con un debito sostanzioso difficilmente avrà la liquidità per poter affrontare un pagamento del 20% del totale in un lasso di tempo così breve.
Se poi da un lato abbiamo una riduzione del debito, in molti casi questa risulta comunque sconveniente per chi stesse già affrontando un pagamento rateizzato di un debito esoso con un impegno mensile però più contenuto rispetto a quello proposto dalla definizione agevolata e che
quindi risultava più facile da assolvere.
Oltretutto, se il primo scoglio è rappresentato dalle due rate costituenti il 20%, anche le 16 successive benché trimestrali saranno probabilmente superiori alla rateizzazione che si stava affrontando in precedenza.
A fronte dell’adesione alla definizione agevolata si sospende quindi il pagamento delle rate che si hanno in corso, è importante perciò essere certi di poter soddisfare le scadenze. In caso di mancato pagamento infatti la definizione agevolata risulterà inefficace e di conseguenza i versamenti già effettuati saranno considerati a solo titolo d’acconto sulle somme dovute, con la conseguente impossibilità di una futura rateizzazione del debito.
Infine, a tutto ciò va sommata la questione delle cartelle che non godono dei criteri per rientrare nella rottamazione Quater. Laddove si aderisca e di conseguenza il debito scenda, rimane al contribuente il compito di verificare gli eventuali debiti rimasti. La domanda di adesione perciò si
effettuerà per via telematica, ma l’osservazione del debito complessivo dovrà essere successiva.
Unica nota positiva è forse la possibilità di accesso alla definizione agevolata anche per coloro che avessero aderito alla precedente rottamazione (Ter) senza poi essere stati in grado di rispettarne le scadenze.
Nel suo complesso la pace fiscale 2023 più che a una rivoluzione copernicana sembra avvicinarsi ad un alito di vento e nemmeno troppo fresco per il contribuente, il governo tenta di fare bella figura con una manovra che non sembra aver richiesto molto impegno e di conseguenza a trarne beneficio sono pochi e probabilmente sempre i soliti: ciò che si voleva fare era stato forse gridato nelle piazze, nel concreto purtroppo questa manovra sembra essere stata tanto rivoluzionaria quanto quelle dei governi precedenti.