L’informazione privilegiata e l’informativa price sensitive. Il Listing Act europeo

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L’informativa price sensitive — 

Le informazioni price sensitive sono rappresentate da notizie riguardanti i fatti sociali di una società emittente oppure informazioni di natura macro-economica che, all’atto della diffusione, inducono una modifica nel prezzo dello strumento finanziario.
L’articolo 114 del Testo Unico sull’Intermediazione Finanziaria prevede che le società emittenti informino il pubblico dei fatti non di pubblico dominio “idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari”.

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Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati devono comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob ha stabilito con un regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni.

L’informazione privilegiata

L’informazione è privilegiata quando è di carattere preciso, non è stata resa pubblica, concerne direttamente o meno l’emittente o gli strumenti finanziari emessi e, se resa pubblica, può influire sul prezzo di tali strumenti. Tale informazione rileva sotto due profili: è presupposto per l’attivazione degli obblighi di comunicazione sopra richiamati ed è rilevante ai fini del reato di abuso di informazioni privilegiate.

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Nell’adempimento agli obblighi di comunicazione, gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, per non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con il Regolamento Emittenti e sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza.

La Consob, inoltre, può chiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli esponenti aziendali e ai dirigenti, a coloro che detengono una partecipazione rilevante o che partecipano a un patto che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione al pubblico.

Nel caso di diffusione di comunicati ‘price sensitive’ a mercato aperto è raccomandato dalle Linee Guida di darne preavviso, a mezzo telefono, a Borsa Italiana allo scopo di consentire a quest’ultima di valutare il possibile impatto che il comunicato, una volta diffuso, potrebbe avere sull’andamento delle negoziazioni.

Adempimenti organizzativi e procedurali

La necessità di ‘gestire’ l’informazione privilegiata comporta alcune ricadute in termini di adempimenti organizzativi e procedurali. In particolare, l’art. 115 bis t.u.f. dispone che gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, debbano istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate. La Consob ha determinato con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

Il Codice di Autodisciplina delle quotate, nel dettagliare il ruolo dell’organo amministrativo, contempla la possibilità che questi, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotti una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti l’emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

L’abuso di informazioni privilegiate

Un soggetto (insider) può entrare in possesso di informazioni privilegiate grazie al fatto che partecipa al capitale di una società, è membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, oppure esercita una funzione (anche pubblica), una professione oppure un particolare ufficio.
L’abuso di informazioni privilegiate costituisce un reato nell’ordinamento italiano ed europeo. I riferimenti normativi principali sono il Decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria-TUF) e il Regolamento Europeo n. 596/2014 sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR) con successive integrazioni e modifiche. L’articolo 184 del TUF prevede in generale per l’abuso di informazioni privilegiate la reclusione da 2 a 12 anni e con una multa variabile da € 20.000 a € 3.000.000. La CONSOB è il soggetto cui spetta il controllo sui market abuse in Italia.

La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni, può richiedere agli emittenti quotati la comunicazione di notizie e documenti, assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisione e dai dirigenti delle società, eseguire ispezioni.

Il Listing Act europeo

Con la proposta del Listing Act, la Commissione europea ha inteso modificare varie disposizioni di diritto UE, compresa la disciplina della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate. Al riguardo, per ridurre gli oneri sopportati dalle società quotate, i principali interventi riguardano il contenuto del dovere di informazione continua – e in particolare le tappe intermedie di un processo prolungato – nonché il regime del ritardo della comunicazione. Il lavoro pubblicato da Filippo Annunziata, Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari, Università Luigi Bocconi e Matteo Arrigoni, Ricercatore in Diritto Commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore, analizza le principali novità della proposta, indicandone i punti di forza e i margini di miglioramento, non senza l’aggiunta di suggerimenti per una riforma ancor più sistematica.

In estrema sintesi, la scelta del legislatore europeo di “aggiornare” il regime delle informazioni privilegiate non può che essere accolta con favore. L’occasione di revisione del MAR potrebbe essere sfruttata però per una riforma più organica. Anzitutto, prevedere due nozioni diverse di informazioni privilegiate a seconda del regime che si applica: una più ampia per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate e una più ristretta per la comunicazione delle informazioni privilegiate al mercato. In secondo luogo, si potrebbero migliorare i requisiti affinché un’informazione sia qualificata come privilegiata e quindi oggetto di disclosure, per favorire la qualità sulla quantità delle informazioni diffuse.

D’altra parte, è stato osservato come l’ammontare delle informazioni pubbliche disponibili sia aumentata drasticamente rispetto a quando è stata tradizionalmente formulata. In un tale contesto, per realizzare l’obiettivo di favorire la corretta formazione dei prezzi e allo stesso tempo senza gravare gli emittenti di oneri amministrativi sproporzionati, il sistema normativo dovrebbe favorire la qualità delle informazioni, sulla loro quantità, nonché la completezza delle stesse, sulla tempestività della loro diffusione.

La corporate governance

Negli ultimi decenni, il dibattito sui temi della corporate governance ha suscitato non solo l’interesse scientifico da parte di differenti ambiti disciplinari, ma ha assunto un ruolo fondamentale all’interno del panorama politico, economico e sociale coinvolgendo così l’attenzione di un’ampia platea di soggetti a vario titolo coinvolti (come legislatori, managers, investitori, policy makers, associazioni di categoria…).

Bene affronta il tema Alessandra Stefanoni nel suo libro “La nuova disciplina delle società quotate”. Le crisi economiche-finanziarie degli ultimi tempi e gli scandali finanziari nel mondo hanno altresì testimoniato come la corporate governance risulti avere una rilevanza cruciale nei sistemi economici nei quali le imprese operano e competono. A tale riguardo, a livello internazionale, i Codici di autodisciplina, le best practices, le raccomandazioni di associazioni si sono spinti verso un costante processo di miglioramento delle regole di gestione delle società.

Su questo orientamento, a oltre vent’anni dall’approvazione del primo Codice di autodisciplina, il Comitato italiano per la Corporate Governance ha ritenuto opportuno procedere ad una profonda revisione del Codice al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative degli investitori. La nuova versione del Codice di Corporate Governance si presenta innovativa sotto vari aspetti ma al contempo conferma e promuove il buon governo delle società quotate italiane da realizzarsi mediante anche il costante allineamento alle best practices internazionali.