Investimenti, quando il risparmiatore è “colpevole”

di Rosaria Barrile -
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Nel caso di un illecito del promotore finanziario ne risponde anche la banca per cui lavora. Ma il rimborso può essere ridotto, e anche parecchio, se il cliente è negligente

Una sentenza della Cassazione tira le orecchie a quei risparmiatori che, confidando nella buona fede del proprio promotore finanziario, si comportano nella gestione dei propri investimenti in maniera poco attenta, anzi dimenticano di seguire le norme di comportamento più elementari in fatto di diligenza quando si affida del denaro a terzi. In pratica, anche nel caso in cui il promotore finanziario venga condannato per aver sottratto denaro o per altri comportamenti illeciti, il comportamento del cliente può essere sottoposto a una valutazione del giudice e avere pesanti conseguenze di tipo economico.

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A chiedere una valutazione di questo tipo, nel caso in questione, è stata la banca chiamata a rispondere per il fatto illecito compiuto dal suo promotore.

In sintesi, la banca è riuscita ad ottenere un giudizio che ha ridotto la sua responsabilità, e quindi l’entità del rimborso del danno nei confronti del cliente (al quale era tenuta, in solido con il promotore, come previsto dalla legge), semplicemente dimostrando che il cliente non era stato attento come avrebbe dovuto nel consegnare il denaro al promotore.

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Il giudice aveva infatti accertato che il promotore era riuscito ad instaurare, a proprio vantaggio, un rapporto di piena fiducia con il cliente: aveva libero e frequente accesso alla casa del cliente, il quale nel periodo in cui si sono verificati gli ammanchi di denaro gli faceva controllare direttamente la corrispondenza proveniente dalla banca, dandogli modo di sottrarre o occultare gli estratti conto che la banca trasmetteva con regolarità. Sarebbe infatti bastata la consultazione di questi documenti per capire che di fatto gli investimenti commissionati non erano mai stati effettuati dal promotore.

In virtù di questo rapporto di fiducia, inoltre, il cliente, pur essendo consapevole delle procedure da seguire proprio per avere già effettuato investimenti in passato, aveva consentito al promotore di incassare direttamente il denaro, senza compilare alcun modulo.

A questo punto la banca ha pensato bene di rivolgersi alla Corte di Cassazione per verificare l’esistenza di un eventuale concorso di colpa del danneggiato.

La Cassazione con la sentenza n. 18612 del 22 settembre 2015, ha precisato quanto segue: “la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell’intermediario autorizzato, qualora il comportamento del cliente presenti anomalie significative”.

Il cliente, pur essendo a conoscenza dell’iter previsto per la sottoscrizione dei programmi di investimento, non solo aveva avuto un comportamento poco attento ma aveva violato più in generale le più elementari norme di prudenza, contribuendo a rendere più semplice il furto da parte del promotore. La corte ha quindi ritenuto che l’importo del risarcimento dovuto da parte della banca dovesse essere proporzionalmente ridotto in considerazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.